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Ordinanza — n. 34878/2024 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows appeal on servitude interpretation, remanding case to lower court for factual clarification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34878/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against the Brescia Court of Appeal's decision regarding a right of way servitude. The appellants argued that original purchase deeds lacked evidence of the servitude, while the lower court found it established by the buyers' deeds. The Supreme Court ruled that the lower court erred by ignoring the functional interpretation of the deeds' full text and remanded the case for a new interpretation based on the parties' practical intent.

Regesto Legislator

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Art. 1363 c.c.; Art. 1366 c.c.; Art. 1369 c.c.: The court must interpret contractual clauses by correlating all words to determine the true intent of the parties, prioritizing functional interpretation over literal reading to align with the contract's practical purpose.

Parole chiave

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interpretazione contrattuale servitù di passaggio interpretazione funzionale atto di acquisto volontà delle parti cassazione parziale ratio contrattuale servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 1363 c.c.
civ.; sia che le si voglia valorizzare entrambe come clausole autonome: in tal caso, risulterebbe violato anche l'art. 1363 cod.
Art. 1366 c.c.
e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr.
Art. 1369 c.c.
14079) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art.
art. 132 cod. proc. civ
Con il primo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, sotto lo specifico profilo della violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., stante il difetto grafico di una motivazione sulla questione decisa, in relazione all'art.
art. 360 cod. proc. civ
4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., con riguardo all'art. 112 cod.
art. 1362 cod. civ
Da ciò deriva la violazione dei criteri interpretativi legali, sia che si voglia considerare le due proposizioni come un'unica clausola, della quale non è stato perciò rispettato il tenore letterale, in violazione dell’art. 1362 cod.
art. 1363 cod. civ
civ.; sia che le si voglia valorizzare entrambe come clausole autonome: in tal caso, risulterebbe violato anche l'art. 1363 cod. civ.
art. 1367 cod. civ
Infine, la clausola oggetto della dimenticanza da parte della Corte è stata privata di ogni effetto in violazione al criterio di conservazione ex art. 1367 cod. civ.
art. 1369 c.c
14079) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28/8/2007, n. 828
Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n.
Cass., 22/12/2005, n. 28479
828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n.
Cass., 16/6/2003, n. 9626
Cass., 23/10/2014, n. 22513
Cass., 27/6/2011, n. 14079
22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079) dell'interpretazione funzionale ex art.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021
Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021
663182 –01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24834/2020 R.G. proposto da: ZANI FRANCO, PASOLINI OSCAR PIETRO, LORINI MANUEL, MANGERINI ROBERTA, BRUNELLI LOREDANA, CARRARA CATERINA, ZAMPATTI LAURA, ZAMPATTI PAOLA, BIASIOLLI IVANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL SERAFICO, N. 106, presso lo studio dell’avvocato SUMMA ROSANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato BOLDINI GIANFRANCO; -ricorrenti – contro TOMASI ANGELO, POLI ELSA, CASCONE FILIPPO, GILIANI MARICA, GATTI SANDRA, SCOLARI GIACOMO, PASINELLI MILENA, TORRI ERMINIO domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati DI STEFANO ANNAMARIA, ROSSINI FRANCESCO; -controricorrenti – nonchè nei confronti di MORESCHI FAUSTA, SALOMONI MARIA GRAZIA, GIACOMINI WALTER; -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 210/2020,depositata il 17/02/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Tomasi Angelo, Poli Elsa, Cascone Filippo, Giliani Marica, Gatti Sandra, Scolari Giacomo, Torri Erminio, Pasinelli Milena convenivano innanzi al Tribunale di Brescia Zani Franco, Pasolini Oscar Pietro, Lorini Manuel, Mangerini Roberta, Brunelli Loredana, Carrara Caterina, Zampatti Laura, Zampatti Paola, Biasiolli Ivana, per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio esercitato dai convenuti sine titulo sul fondo di proprietà degli attori, sito in Ospitaletto (Brescia), contraddistinto in catasto con il mappale n. 287, foglio 7 del Catasto Terreni.

Il Tribunale rigettava la domanda degli attori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso da parte degli attori Cascone, Giliani, Torri, Pasinelli, in assenza di prova in ordine alla proprietà dei predetti sul suddetto mappale; accertava la titolarità sul fondo in questione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carraio, in forza degli atti di acquisto dei convenuti.

2. Avverso la pronuncia interponevano gravame innanzi alla Corte d'Appello di Brescia gli attori Tomasi Angelo, Poli Elsa, Cascone Filippo, Giliani Marica, Gatti Sandra, Scolari Giacomo, Torri Erminio, Pasinelli Milena. Il giudice di seconde cure, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ribaltava l’esito della lite e dichiarava l'inesistenza di servitù in favore del fondo degli appellati sulla strada privata condominiale sita in Ospitaletto e identificata dalla particella n. 287, rigettando le ulteriori domande proposte dalle parti.

A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte: -si deve escludere un valido titolo di acquisto di servitù, posto che negli originari atti di acquisto da parte dei danti causadegli appellanti non vi è alcun cenno all'esistenza o costituzione di una servitù di passaggio pedonale e/o carraio. Negli atti di acquisto degli attuali proprietari appellanti è stata inserita una dichiarazione che ha valore solo ricognitivo, non costitutivo, della servitù; - non sussistono elementi dai quali dedurre l'esistenza di una servitù di uso pubblico, o dicatio ad patriam.

3. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Zani Franco, Pasolini Oscar Pietro, Lorini Manuel, Mangerini Roberta, Brunelli Loredana, Carrara Caterina, Zampatti Laura, Zampatti Paola, Biasiolli Ivana, affidato a tre motivi e contrastato da controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, sotto lo specifico profilo della violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., stante il difetto grafico di una motivazione sulla questione decisa, in relazione all'art. 360, n.

4) cod. proc. civ., relativamente alla questione della legittimazione e/o titolarità attiva in capo agli attori Cascone- Gagliano (rectius: Giliani), Torri-Pasinetti. Rilevano i ricorrenti che nella comparsa di costituzione e risposta in appello era stata riproposta l'eccezione di insussistenza della legittimazione ad agire degli attori Cascone Filippo, Giliani Marica, Torri Erminio, Pasinelli Milena; carenza di legittimazione, peraltro, rilevata dal giudice di primo grado e contrastata dagli appellanti nell’atto di appello. Ciò nonostante, la Corte d'Appello bresciana non ha speso una parola sul tema della legittimazione attiva degli attori e quindi denunziano la nullità della sentenza. 1.1.

Il motivo è fondato. E’ opportuno premettere che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (per tutte:

Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 -01). Nel ricorso viene dedotta a violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc e viene altresì dedotta la nullità della sentenza lamentandosi sostanzialmente una omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Né si può ravvisare – contrariamente a quanto argomentato nel controricorso: p. 13, ultimo capoverso; p. 14, primi 4 righi - una situazione di rigetto implicito dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto il giudice di primo grado si era espressamente pronunciato nel senso dell’insussistenza di detta legittimazione per quattro degli attori, e il capo della sentenza sulla titolarità attiva era stato impugnato dagli appellanti (evidenziando come gli stessi risultano comproprietari delle parti comuni exart. 1117 cod. civ.).

LA Corte territoriale era pertanto tenuta a pronunciarsi, considerata anche l’eccezione degli appellati. Del resto, nell'actio negatoria servitutis la legittimazione attiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali svantaggiate, ed è condizione dell’azione (anche sopravvenuta alla proposizione della domanda, purché sussistente al momento dell’emissione della decisione: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 17/03/2016, Rv. 639181 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26769 del 18/12/2014, Rv. 633800 - 01); ove tale legittimazione manchi, con riferimento al momento della decisione, non sorge la necessità della chiamata in causa del soggetto che risulti effettivo proprietario del fondo, poiché il giudice dovrà respingere, nel merito, la domanda così come proposta (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 3314 del 07/03/2001, Rv. 544510 -01). La sentenza merita, pertanto, di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte territoriale affinché, colmando la lacuna in cui è incorso il giudice di appello, verifichi la sussistenza della legittimazione attiva degli appellanti Cascone, Giliani, Torri e Pasinelli.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., delle norme di diritto di cui agli artt. 1362 e, per quanto di ragione, 1363 cod. civ. integranti regole legali di interpretazione del contratto in riferimento alla clausola sulla «servitù di passaggio» contenuta in tutti i titoli di acquisto degli attori appellanti, odierni resistenti: il giudice di seconde cure avrebbe trascritto nella motivazione della sentenza solo la prima parte della clausola negoziale dalla quale avrebbe tratto la natura puramente ricognitiva, e non costitutiva, della servitù di passaggio, del tutto omettendo un'ulteriore proposizione e/o autonoma clausola alla luce della quale diviene impossibile predicarne la natura meramente dichiarativa.

I ricorrenti, in definitiva, lamentano l'omesso esame di un distinto elemento di fatto rappresentato da una parte di clausola mancante. Da ciò deriva la violazione dei criteri interpretativi legali, sia che si voglia considerare le due proposizioni come un'unica clausola, della quale non è stato perciò rispettato il tenore letterale, in violazione dell’art. 1362 cod. civ.; sia che le si voglia valorizzare entrambe come clausole autonome: in tal caso, risulterebbe violato anche l'art. 1363 cod. civ. Infine, la clausola oggetto della dimenticanza da parte della Corte è stata privata di ogni effetto in violazione al criterio di conservazione ex art. 1367 cod. civ. 2.1.

Il motivo è fondato. Com’è noto, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (per tutte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23701 del 22/11/2016, Rv. 642983 -01). Nel ricorso si fa esplicito riferimento ai canoni ermeneutici violati e al modo in cui il giudice di seconde cure si è discostato da essi. 2.2. La Corte d’Appello ha scrutinato solo parte del contenuto della clausola negoziale, ove si fa riferimento al diritto di passo pedonale, carraio e di posa dei servizi tecnologici anche per il mappale 287 oggetto di causa, attribuendogli mero valore ricognitivo, non idoneo alla costituzione della servitù.

Il testo completo, invece, riportato in ricorso e sfuggito all’esame del giudice di seconde cure, fa espresso riferimento alle modalità di attuazione di un diritto di passo. Ne discende che la clausola o proposizione trascurata dalla Corte territoriale potrebbe anche assumere valenza costitutiva. Sulla gerarchia dei criteri interpretativi del contratto, è stato precisato da questa Corte che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va, invero, verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v.

Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626). Va d'altro canto sottolineato che, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: ex multis, Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr.

Cass., 23/5/2011, n. 11295). Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182 –01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14882 del 08/06/2018, Rv. 649052 – 01 ; Cass. n. 23701 del 2016, cit.). La sentenza merita, dunque, di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio interpretare gli originari atti di acquisto dei danti causadegli attori (odierni resistenti), ove sono contenute le statuizioni riguardanti la servitù di passaggio.

3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi, risultanti dagli atti di causa e discussi dalle parti, comprovanti l'esistenza di una servitù di diritto pubblico, o dicatio ad patriam, sulla stradella privata de qua. I ricorrenti lamentano che la sentenza ha omesso di considerare diversi elementi di fatto che comprovano l’esistenza della manifestazione di volontà del proprietario di costituire una servitù di uso pubblico: la presenza di vari sottoservizi nell'area/strada; l‘istanza per la concessione edilizia a parcheggio ad uso pubblico, dalla quale risulta –contrariamente a quanto affermato in motivazione - l’intenzione del proprietario di porre il bene a disposizione della collettività; la manutenzione e consumi dell'impianto di illuminazione a carico del Comune; la presenza nel sottosuolo de qua di reti tecnologiche (illuminazione, metanodotto, rete elettrica, telecomunicazioni). 3.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, il terzo restalogicamente assorbito.

4. Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza i