Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case settled out of court with fee offset.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff formally withdrew the lawsuit. Although the lower courts had dismissed the claim regarding property acquisition and contract execution, the parties resolved the dispute before the final ruling. The court accepted the withdrawal and ordered the opposing party to compensate litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, ult. comma, c.p.c.: A withdrawal of appeal satisfying statutory requirements extinguishes the proceedings, and the opposing party is entitled to claim litigation expenses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25753/2020 R.G. proposto da: GRIMALDI ALFREDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI SILVIO ANGELO; -ricorrente - contro MANCINI ORLANDO, nella qualità di erede di Liberato Alfredo e Mancini Amalia, MANCINI ROSA, nella sua qualità di erede di Liberato Mancini, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati LAZZARI GIULIANO,DURASTANTE ANGELISA; -controricorrenti - nonchè contro GRIMALDI MARIO, GRIMALDI GIUSEPPE, GRIMALDI SETTIMIO, GRIMALDI DOMENICO, ALLEGRINI LUIGINO, ALLEGRINI ANTONELLA; -intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 159/2020depositata il 29/01/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Alfredo Grimaldi conveniva innanzi al Tribunale di L’Aquila Liberato Grimaldi chiedendo, in via principale che, accertata l'avvenuto acquisto perusucapione della proprietà di un immobile da parte del convenuto(un appartamento di 32 mq sito nel Comune di Montereale), venisse accolta lasua domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'obbligo di concludere il contratto definitivo per il trasferimento della proprietà del predetto immobile, obbligo precedentemente assunto dal convenuto con scrittura del 25.05.2005, non trascritta.
In via subordinata, in caso di inadempimento del promittente venditore per non avere egli usucapito la piena proprietà dell'immobile promesso in vendita l'attore, e nel caso egli fosse pertanto comproprietario unitamente ad altri eredi dell’originario dante causa dell’immobile di cui è causa, chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione del corrispettivo della vendita versato dall'attore per l'acquisto della quota per l’importo di €. 9.140,00. 1.1. Il Tribunale adìto rigettava la domanda principale poiché il convenuto aveva depositato in corso di causa l'atto di donazione della nuda proprietà dell'immobile di cui si discute a favore della propria moglie, Amalia Mancini, stipulato con rogito del 23.02.2012, con allegata nota di trascrizione del 12.03.2012, rendendo così impossibile la soddisfazione della richiesta pronuncia exart 2932 cod. civ., non avendo il venditore conservato la proprietà dell'immobile sino alla trascrizione della domanda giudiziale contro lo stesso avanzata, peraltro mai effettuata dall’attore.
2. Alfredo Grimaldi impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d'Appello di L’Aquila, che confermava integralmente la sentenza impugnata.
3. Avverso la suddetta pronuncia Alfredo Grimaldi propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi e contrastato da Orlando Mancini, nella sua qualità di erede di Liberato Grimaldi. 4.Il ricorrente, in prossimità dell’adunanza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alla controparte, dichiarandodi aver definito la lite in via transattiva e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite. La parte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese di lite.
5. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.
6. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così