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Decreto — n. 34581/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 34581/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Francesco Lorusso, filed a decree against Vito Pignatelli and PTS SRL but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the forty-day term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond statutory time limit proposed decision renunciation by silence anticipo spese tardivo opposizione tardiva condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PEDONE FULVIO (PDNFLV72R21E506N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n.6276/2021 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PEDONE FULVIO (PDNFLV72R21E506N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n.6276/2021 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9795/2024 R.G. proposto da : LORUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CHIESA NUOVA 14, presso lo studio dell’avvocato MARGANI ANTONINO (-) rappresentato e difeso da se stesso -ricorrente- contro PIGNATELLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADRIANA N.5, presso lo studio dell’avvocato ROSSETTI MICHELE (RSSMHL62E08L049E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACOBBI LORENZO (CBBLNZ66B16L049G) -controricorrente- nonchè contro PTS SRL, elettivamente domiciliatain LECCE VIALE UGO FOSCOLO N. 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PEDONE FULVIO (PDNFLV72R21E506N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n.6276/2021 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione per la società controricorrente in favore del difensore ant