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Sentenza — n. 34572/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion claim against state property, ruling new law applies to unfinished possession periods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34572/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Agostino Belletti's appeal against the Second Instance Court's decision denying his usucapion claim on state-owned property. Belletti argued the 2006 law did not retroactively interrupt his possession started in 1995, while the state contended the law created a legal presumption of clandestine possession requiring notification to the Demanio Agency. The court held that the legislative intent was to prevent private parties from acquiring state property through possession without notifying the agency, thereby applying the new rule to any possession not yet matured at the time of its entry into force.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 260 della Legge 296/2006; Art. 586 c.c.: The new provision establishing a legal presumption of clandestine possession for state-acquired property applies retroactively to possession periods not yet matured, interrupting the acquisitive process regardless of the possession's initial visibility.

Parole chiave

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usucapione statale possesso clandestino retroattività normativa Agenzia del Demanio interruzione usucapione presunzione legale art. 260 legge 296/2006 delega del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 260 della Legge 296/2006
per aver errato in diritto, ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 1, comma 260, l.
Art. 586 c.c.
296/2006il legislatore ha previsto per i beni acquisiti dallo Stato ex art. 586 c.c. una particolare forma di comunicazione a carico dei privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem.
Art. 1163 c.c.
A fronte dell’ampliamento delle ipotesi di vizio del possesso ex art. 1163 c.c., espressamente richiamato dalla norma, non è ovviamente possibile invocare il principio di tassatività degli atti di interruzione dell’usucapione, relativi alla c.d.
Art. 1165 c.c.
Art. 2943 c.c.
1167 cc né all’art. 2943 c.c. Il motivo è infondato.
Art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c.
296/2006 , in relazione all’art. 360, 1° comma, n.
art. 586 c.c
296/2006il legislatore ha previsto per i beni acquisiti dallo Stato ex art. 586 c.c.
art. 2943 c.c
1167 cc né all’art. 2943 c.c.
art. 1163 c.c
A fronte dell’ampliamento delle ipotesi di vizio del possesso ex art. 1163 c.c., espressamente richiamato dalla norma, non è ovviamente possibile invocare il principio di tassatività degli atti di interruzione dell’usucapione, relativi alla c.d.
artt. 1165 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2682 del 28 gennaio 2022
D’altronde, in tema di usucapione, la clandestinità ricorre quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge(Sez. 2, n. 2682 del 28 gennaio 2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24644/2023 R.G. proposto da: BELLETTI AGOSTINO, elettivamente domiciliato in CESENA VIALE G. OBERDAN N. 674, presso lo studio dell’avvocato CASADEI PAOLO (CSDPLA67T19C573G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1021/2023 depositata il 10/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consiglieredr. M AURO MOCCI. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Fulvio Troncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Bologna accolse la domanda avanzata da Agostino Belletti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché nei confronti dell’Agenzia del Demanio, volta ad ottenere la declaratoria di usucapione della metà di un fabbricato di Cervia, pervenuto allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c. Proposerogravame il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate e con sentenza n. 1021 , depositata il 10 maggio 20 23 , l a C orte d’appello di Bologna acco lse l’impugnazione .

I giudici di secondo grado ritennero che, posta la questione dell’applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all’art. 1 comma 260 della Legge 296/2006, l’irretroattività della norma non avrebbe potuto comportarne l’ inapplicabilità a situazioni possessorie ancora in corso di maturazione , apparendo la stessa riferibile esclusivamente a quelle già esaurite a tale data. D’altronde, al momento dell’entrata in vigore della norma, non si era ancora perfezionato l’acquisto, per usucapione, della quota pervenuta in eredità allo Stato ed il Belletti non avevaeffettuato all’Agenzia del Demanio la notifica prescritta dalla legge.

La cassazione della sentenza d'appello è stata chiesta da Agostino Belletti con ricorso affidato ad un unicomotiv o , cui resist ono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio. In prossimità della presente udienza pubblica , il ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha concluso peril rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unica doglianzail ricorrent e denuncia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1163, 1165, 1167, 2943 c.c. e 1, comma 260, l . n. 296/2006 , in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. per aver errato in diritto, ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 1, comma 260, l. 296/2006, con conseguente violazione delle regole vigenti in materia di possesso ed usucapione”.

L’error in iudicandosarebbe costituito dall’applicazione della norma al possesso dell’odierno ricorrente iniziato nel 1995, così da configurare una fattispecie interruttiva per sopraggiunta clandestinità ad opera della novella introdotta a far data dal 2007: l’eventuale clandestinità successiva al l’inizio del possesso sarebbe del tutto irrilevante e non impedi rebb e il decorso del termine per usucapire. In caso contrario, si finirebbe per introdurre una causa di interruzionenon riconducibile né all’art. 1167 cc né all’art. 2943 c.c. Il motivo è infondato.

Il comma 260° della legge n. 296/2006 recita testualmente: “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti.

Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.” Come puntualizzato nel ricorso, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 1549 del gennaio 2010; Sez. 2, n. 14655 dell’11 giugno 2013) ha avuto modo di occuparsi dell’art. 1, comma 260°, l. n. 296/2006 in due casi: per entrambi è stata esclusa l’applicazione della norma, ratione temporis, essendo l’usucapione invocata già maturata al momento dell’entrata in vigore della legge (finanziaria, relativa all’anno 2007).

Peraltro, proprio partendo dal dato normativo, i due provvedimenti hanno avuto occasione di affermare che il comma in questione ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem, relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c.,allo scopo di consentirgli l'effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori. In tal senso, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c. - secondo cui il possesso violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità – alle fattispecie in cui non sia stato effettuato il suddetto adempimento.

Traendo dunque le fila del discorso, è evidente che la norma ha inciso sul possesso ad usucapionem . Essa non ha ovviamente effetto retroattivo, nel senso che non si può applicare alle fattispecie già esaurite, in cui il termine per l’usucapione è maturato, ma certamente ha effetto per le situazioni in itinere, nelle quali il termine utile affinché maturi l’usucapione è in corso. La tesi contraria, adombrata nel ricorso, condurrebbe a conseguenze aberranti, estranee all’intenzione del legislatore del 2007, rispetto a norme contenute nella legge finanziaria annuale, giacché farebbe decorrere la concreta attuazione della norma alle domande di usucapione, ancorché proposte dopo vent’anni dall’entrata in vigore della legge.

E tanto risulta sicuramente conforme ai principi generali sotto il profilo sistematico, giacché lo stato di possesso deve protrarsi continuativamente e non deve essere interrotto fino al termine del tempo previsto per legge. In mancanza della maturazione del predetto termine non si può parlare di usucapione (che, non a caso, va accertata con sentenza dichiarativa e non costitutiva), ma piuttosto di situazione possessoria in fieri, tutelabile attraverso le azioni corrispondenti. Del resto, secondo le regole generali, il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ. ed invocato dal ricorrenteimplica la presenza di diritti quesiti, ossia ormai consolidati – come l’ipotesi di un termine di usucapione già perfetto - mentre va ammessa l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o il fatto giuridico che li abbia generati (Sez. 3, n. 9972 del 16 aprile 2008).

Fra l’altro, l’intervento del legislatore ha determinato, sul piano pratico, l’inversione dell’onere della prova. Mentre, sulla scorta della giurisprudenza formatasi antecedentemente alla legge n. 296/2006, l’i nerzia dell'Amministrazione non poteva ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi, dal 2007 in poi, proprio per sopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure, è stata posta a carico del privato la dimostrazione dell’esercizio pubblico, in modo pacifico e non clandestino, mediante un unico modo consentito, ossia la comunicazione del suo possesso all’Agenzia del Demanio.

La forma scelta dalla legge è stata insomma quella di creare una presunzione legale di possesso clandestino, in grado di sovrapporsi al possesso ordinario fino al momento della comunicazione all’Agenzia del Demanio (che, nel caso del Belletti è mancato, così da escludere la maturazione dell’acquisto a titolo originario). D’altronde, in tema di usucapione, la clandestinità ricorre quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge(Sez. 2, n. 2682 del 28 gennaio 2022).

A fronte dell’ampliamento delle ipotesi di vizio del possesso ex art. 1163 c.c., espressamente richiamato dalla norma, non è ovviamente possibile invocare il principio di tassatività degli atti di interruzione dell’usucapione, relativi alla c.d. interruzione naturale ed alla c.d. interruzione civile. In definitiva, va affermato il seguente principio: “Con l’art. 1, comma 260°, l. n. 296/2006il legislatore ha previsto per i beni acquisiti dallo Stato ex art. 586 c.c. una particolare forma di comunicazione a carico dei privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem.

Poiché secondo le regole generali, l’effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti, qualora tale possesso, pur intrapreso, non sia ancora maturato, la norma si applica senz’altro e determina un vizio sopravvenuto del periodo utile all’usucapione, indipendentemente dal fatto che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto e senza che valga il principio di tassatività, di cui al combinato disposto degli artt. 1165 c.c. e2943 c.c., che non riguarda una previsione ex lege”. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Agostino Belletti alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio, nella misura indicata in dispositivo.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso , Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del l’Agenzia del Demanio, in euro4.000 (quattromila), oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Agostino Belletti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a