Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Vincenzo Ciampa, did not respond to the court's proposal for case definition, while the condominiums argued the appeal was abandoned. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25944/2020 R.G. proposto da : CIAMPA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCIRE', 15, presso lo studio dell’avvocato CASALE LUIGI rappresentato e difeso dall'avvocato TORTOLANI ENRICO -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA A PETTINATI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati AGOSTO ORESTE, VINGOLO VINCENZO -controricorrente- e DI LISI ALBERTO, TUFANO MARIA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.851/2020 depositata il 30/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, con la distrazione richiesta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei difensor i del Condominio che ne hannofatto richiesta . Così deci