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Decreto — n. 34519/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 34519/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing the plaintiff, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal procedural extinction case definition proposal statutory time limit civil procedure code extinction of proceedings failure to respond azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1734/2020 R.G. proposto da : BIANCO PAOLO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA rappresentato e difeso dall'avvocato MAGGIOLO LUCIA -ricorrente- contro ADAMOLI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO che lo rappresenta e difende -controricorrente- e DE REMIGIS FERDINANDO, DE REMIGIS ROMUALDO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato ACRONZIO FABRIZIO -controricorrenti- e AZIENDA CASEARIA DE REMIGIS FRATELLI SNC, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DI GASPARE ANTONIO -controricorrente- e GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI, DE REMIGIS FERDINANDO, CISE, LADURNER AMBIENTE, ALLIANZASSICURAZIONI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1724/2019 depositata il 25/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di