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Ordinanza — n. 34497/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against lower court's interpretation of a 1984 easement contract regarding road width and path location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34497/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the Court of Appeal's decision, which had upheld a lower court's finding of a mixed pedestrian and vehicular easement. The appellant argued that the lower court ignored the literal text of a 1984 private agreement specifying a three-meter-wide road for all family plots. The court ruled that the lower court violated Article 1362 of the Civil Code by disregarding the clear textual evidence that the path must traverse all assigned lands, not just the appellant's portion.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; When the contract's letter clearly reveals the parties' common intent without divergence from the spirit, a contrary interpretation violates the law.

Parole chiave

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easement interpretation contractual letter Civil Code 1362 private agreement property rights cassation appeal lower court error legge sui percorsi pedonali

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
art. 2702 c.c
art. 1362 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023
Cass. Sez.1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv.
Cass. Sez.2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso23381-2023 proposto da: TREZZA LUCIA,rappresentata e difes a dall’avv. GIORGIO POLVERINO -ricorrente - contro TREZZA PASQUALINA, rappresenta ta e dife sa d a gli avv. ti D ANIELE ANRGISANI e RAFFAELE SANTORO -controricorrente - avverso la sentenza n. 7 93 /20 2 3 de l la CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 13/06/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, Trezza Pasqualina evocava in giudizio la sorella Trezza Lucia innanzi il Tribunale di Salerno, invocando l’accertamento dell’insistenza, sul fondo della convenuta, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore di quello dell’attrice, costituita per titolo, o in subordine per destinazione del padre di famiglia, per usucapione; in via estremamente gradata, l’attrice chiedeva costituirsi il diritto di transito in via coattiva, a fronte dell’interclusione del suo fondo.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda, allegando che il fondo dell’attrice non era intercluso, ed invocando in via riconvenzionale la condanna della predetta ad arretrare il confine di fatto esistente di 1,5 metri, abbattendo il muretto di confine esistente in loco. Con sentenza n. 3193/2020 il Tribunale accoglieva la domanda principale, ritenendo che la servitù di passaggio pedonale e carrabile si fosse costituita per contratto, e rigettava tutte le altre domande. Con la sentenza impugnata, n. 793/2023, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola.

La Corte distrettuale riteneva in particolare che il Tribunale aveva affermatoche il diritto di transito era stato costituito con atto di donazione del 2.5.1984 a rogito del notar Tafuri, che faceva riferimento ai viottoli interpoderali esistenti a quella data, ed era stato oggetto di specificazione con scrittura privata in pari data, con la quale Trezza Carmine, Trezza Bernardino, Trezza Pasqualina e Trezza Lucia avevano concordato:

a) che l’accesso ai fondi sarebbe stato assicurato attraverso una strada di tre metri di larghezza, da realizzarsi a spese dei sottoscrittori dell’accordo;

b) che con successivo atto pubblico avrebbe dovuto essere formalizzata la costituzione, a favore dei fondi di proprietà delle odierne parti, di una servitù reciproca di transito. La Corte territoriale evidenziava che tale complessiva statuizione del giudice di prime cure era stata attinta da Trezza Lucia soltanto con riferimento alla natura della servitù, che l’odierna ricorrente riteneva essere soltanto pedonale, e non anche carrabile. La censura, come sopra delineata, veniva rigettata in quanto il giudice di appello riteneva che, alla luce della valutazione complessiva degli atti negoziali intercorsi tra le parti, queste ultime avessero inteso stabilire una servitù reciproca, pedonale e carrabile, determinando lunghezza e larghezza dell’area asservita a tale scopo ed individuando il tracciato in modo certo.

La Corte di Appello aggiungeva altresì che risultava irrilevante, sulla base del contenuto del titolo costitutivo del diritto reale in oggetto, il fatto che il percorso della strada giacesse per intero sul fondo di Trezza Lucia, poiché l’accordo ne determinava soltanto l’ampiezzadi tre metri, stabilendo la reciprocità dell’uso della strada stessa e l’obbligo delle parti stipulanti a partecipare alla spesa per la sua realizzazione, senza alcun vincolo di imposizione reciproca sui fondi delle odierne contendenti. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Trezza Lucia, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Trezza Pasqualina. A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza del 15.4.2024 corredata da procura speciale in pari data, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv. 670667) non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintad el giudi zio di cassazione , con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1058 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appellonon avrebbe considerato la intenzione dei contraenti, tralasciando di considerare che oltre alla servitù costituita per atto pubblico del 2.5.1984 (su viottolo interpoderale) vi era anche la servitù realizzata con la coeva scrittura privata, che prevedevaun percorso da realizzare a spese e attraverso le sezioni del fondo attribuite ai predetti germani Trezza.

Si trattava insomma di due servitù distinte. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della scrittura sottoscritta in pari data rispetto al rogito Tafuri, senza considerare che nella stessa era previsto che la strada avrebbe dovuto essere realizzata a confine tra i fondi delle sorelle Trezza Lucia e Trezza Pasqualina e non quindi per intero su quello di Trezza Lucia.Con il terzo motivo , infine, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato l’interpretazione della scrittura privata redatta in pari data al rogito Tafuri già fornita dal Tribunale, nonconsiderando che con essa le parti avevano inteso stabilire che la strada da realizzare tra i fondi di proprietà di Trezza Lucia e Trezza Pasqualina avrebbe dovuto trovarsi in corrispondenza del confine, e dunque per la metà nel fondo dell’una, e per la metà nel fondo dell’altra, e non invece, come poi è avvenuto in concreto, per intero nel solo fondo di Trezza Lucia.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello ha interpretato gli attinegoziali intercorsi tra le parti, ritenendo che queste ultime avessero inteso stabilire una servitù reciproca, pedonale e carrabile, determinando lunghezza e larghezza dell’area asservita a tale scopo ed individuando il tracciato in modo certo, senza tuttavia assumere alcun obbligo in relazione all’insistenza del percorso sul fondo dell’una o dell’altra parte. La Corte distrettuale ha dunque considerato irrilevan te , sulla base del la richiamata interpretazione del contenuto del titolo costitutivo del dirit to reale oggettodi causa, il fatto che il percorso della strada giacesse per intero sul fondo di Trezza Lucia, poiché l’accordo ne avrebbe determinato soltanto l’ampiezza, stabilendo la reciprocità dell’uso della strada stessa e l’obbligo delle parti stipulanti a partecipare alla spesa per la sua realizzazione, senza alcun vincolo di imposizione reciproca sui fondi delle odierne contendenti.

L’interpretazione condotta dalla Corte territoriale non considera che la scrittura privata del 2.5.1984, sottoscritta anche tra le parti del presente giudizio, prevedeva espressamente – come riportato, ai fini della specificità della censura, a pag. 4 del ricorsoe come risulta anche da pag. 3 della sentenza impugnata–che “ … l’accesso alle rispettive porzioni di fondo sarà esercitato attraverso una strada avente larghezza di mt. 3 (tre) all’ingresso del fondo e mt. 3 (tre) al termine del percorso, da realizzare a spese comuni tra Bernardino, Carmine, Pasqualina e Lucia Trezza, attraverso le sezioni del fondo attribuite ai predetti germani Bernardino, Carmine, Pasqualina e Lucia Trezza…”.

La Corte di Appello ha affermato che con tale espressione le parti avrebbero inteso regolare soltanto il loro onere di contribuire alla spesa occorrente per realizzare la strada, ma non avrebbero previsto dove la stessa dovesse passare in concreto.In tal modo, il giudice di merito ha operato una interpretazione contro-letterale della clausola in esame, trascurando il decisivo elemento rappresentato dalla previsione, espressa, che il percorso della strada doveva interessare tutti i fondi assegnati ai germani Trezza, e dunque, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, non soltanto la porzione di Lucia Trezza, ma anche quella di Pasqualina Trezza.

L’operazione ermeneutica condotta dalla Corte salernitana, pertanto, si pone in violazione dell’art. 1362 c.c., il quale, allorché al primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr.

Cass. Sez.1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678, ed ivi richiami ai precedenti conformi, tra cui Cass. Sez.2, Ordinanza n. 21576del 22/08/2019, Rv. 654900 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10290 del27/07/2001, Rv. 548566). Nel caso di specie, il giudice di merito non avrebbe dovuto trascurare, ai fini della corretta ricostruzione dell’intento negoziale delle parti, la decisiva circostanza che l’accordo tra le stesse raggiunto disciplinava non soltanto l’ampiezza della strada e l’obbligo di concorrere alla spesa occorrente per la sua realizzazione, ma prevedeva anche che il tracciato doveva interessare tutti i fondi delle parti, e dunque anche quello dell’odierna controricorrente.

La collocazione del percorso soltanto sul fondo di proprietà di Trezza Lucia, dunque, non avrebbe potuto essere ritenuta coerente con l’obbligazione convenzionalmente assunta dai germani Trezza con la scrittura privata del 2.5.1984. Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame della fattispecie, conformandosi ai principi di diritto esposti in motivazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese delpresente giudizio di legit