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Ordinanza Interlocutoria — n. 34403/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding urban planning zone classification and distance limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34403/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted Autostrade Meridionali S.p.A.'s appeal against the Second Instance Court's dismissal of their demolition request. The lower court had ruled the building was within the urban center based on a 1995 municipal decree, while the appellant argued the 1978 zoning plan placed it in a protected green zone. The court found the appeal raised significant questions of law concerning the correct interpretation of urban planning zones and the applicable distance limits, necessitating a fresh examination of these specific legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 9 Law 729/1961; Art. 18 Law 865/1971: When conflicting municipal decrees and zoning plans exist regarding the definition of an urban center, the court must determine the correct legal basis for applying distance limits and may remand the case if the lower court's application of these norms is legally erroneous.

Parole chiave

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urban planning zones distance limits municipal decrees zoning plans demolition request legal interpretation remand for retrial violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 9 Law 729/1961
115 e 116 c.p.c., dell’art. 9 della legge n.
Art. 19 Law 765/1967
729/1961, dell’art. 19 della legge n.
Art. 4 and 5 D.M. 1404/1968
Art. 18 Law 865/1971
495/1992 e dell’art. 18 della legge n.
Art. 375 Code of Civil Procedure
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29559/2019 R.G. proposto da : AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’Avvocato GIULIO VICEDOMINI (VCDGLI63E12C495Z) giusta procura in atti; -ricorrente- contro CACCAVALE TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell’Avvocato BRUNO RICCIARDELLI dal quale è rappresentata e difesa, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3054/2019 depositata il 05/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. Autostrade Meridionali s.p.a. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 3054/2019 della Corte d’appello di Napoli del 5 giugno 2019;

2. Teresa Caccavale resiste con controricorso;

3. con atto di citazione del 19 dicembre 2000 la Autostrade Meridionali s.p.a. convenne in giudizio Teresa Caccavale per chiederne la condanna alla demolizione di un edificio in corrispondenza del km 16+950 della carreggiata Sud dell’autostrada Napoli-Salerno (A3), in Comune di Torre del Greco, in quanto a distanza inferiore a quella di 60 metri dalla carreggiata, imposta ai sensi dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967 e degli articoli 4 e 5 del D.M. 1404/1968, per le costruzioni fuori dai centri abitati.

Il Tribunale di Torre Annunziata, sull’opposizione della convenuta che eccepiva preliminarmente di avere presentato istanza di concessione in sanatoria nel 1986, rigettò la domanda rilevando che, in forza della delibera della Giunta Municipale del Comune di Torre del Greco, n.8 del 7 dicembre 1995, con cui era stato delimitato il centro abitato, la costruzione risultava essere all’interno del centro abitato stesso con la conseguenza che per essa valeva non il limite dei 60 metri evocato dalla attrice ma il limite -rispettato- di 25 metri dalla carreggiata, previsto dall’art. 9 della l.729/1961.

La Autostrade Meridionali s.p.a. impugnò la pronuncia innanzi alla Corte d’appello di Napoli che ha rigettato il gravame ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, non aveva rilievo il fatto che il terreno su cui era stato realizzato l’immobile fosse inserito secondo il piano regolatore generale del Comune, approvato dalla Regione Campania nel 1978, in zona F/4, riproducendo l’affermazione del Tribunale riguardo alla delibera della Giunta Comunale n.8/1985 e aggiungendo che il posizionamento della particella all’interno del perimetro del centro abitato risultava confermato da una certificazione rilasciata dal Comune con prot. 5095/2017; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso la Autostrade Meridionali s.p.a. allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967, degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 18 della legge n. 865/1971.

La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha fatto riferimento alla certificazione del Comune di Torre del Greco, prot. 5059/2017 e, riportato il testo della certificazione, evidenzia che questa attesta soltanto che il terreno sul quale è stato edificato l’immobile in questione è inserito in zona F/4 secondo il piano regolatore generale del Comune approvato dal Regione Campania nel 1978 e che il terreno si trova in un’area soggetta a plurimi vincoli (paesaggistico ambientali; idrogeologici, sismici) ma non contiene alcuna indicazione riguardo al posizionamento del terreno all’esterno o all’interno del centro urbano del Comune di Torre del Greco;

2. con il secondo motivo di ricorso la Autostrade Meridionali s.p.a. allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967, degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 “anche sotto il profilo della illogicità e della correttezza della motivazione e della omessa applicazione di norme”. La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento alla delibera di giunta n. 8 del 7 dicembre 1995 trattandosi di delibera adottata ai sensi del d.lgs. n.285 del 1992 e quindi al solo fine della attuazione del codice della strada ossia al fine di garantire la sicurezza nella circolazione e non ai fini, qui rilevanti, strettamente urbanistici, per i quali ultimi la nozione di centro abitato avrebbe dovuto essere desunta dall’art. 18 della legge n. 865/1971.

Evidenzia che ai sensi del piano regolatore generale del 1978, il terreno era in zona F/4 “verde di rispetto a ridosso dell’autostrada Napoli-Salerno;

3. con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione alla erronea e/o omessa valutazione delle risultanze dell’istruttoria, nonché dell’art. 9 delle legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/67, degli articoli 4 e 5 del D.M. n.1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 18 della legge n. 865/1971, “omessa motivazione, motivazione perplessa o apparente”.

La ricorrente ripropone le censure proposte con i due precedenti motivi e aggiunge che, come emerso dalla ctu di primo grado, l’immobile di cui trattasi era stato realizzato in assenza di concessione; 4.atteso che i motivi, strettamente connessi, pongono questioni di rilevanza nomofilattica anche in rapporto al tempo di realizzazione della costruzione di cui trattasi e alla successione delle leggi di riferimento, il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la relativa trattazione in udienza pubblica (art. 375 cod. pro