Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing the University of Rome, challenged a lower court judgment regarding administrative procedures but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12065/2024 R.G. proposto da : RETTORE GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA Corso Vittorio Emanuele II, presso lo studio dell’avvocato GUADAGNO STEFANO (GDGSFN83P30H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato MOINO PIER FRANCESCO (MNOPFR68H29L736O) -ricorrente- contro RETTORE GIANNI, elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II, presso lo studio dell’avvocato GUADAGNO STEFANO (GDGSFN83P30H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato MOINO PIER FRANCESCO (MNOPFR68H29L736O) -controricorrente- nonchè contro RETTORE GIANNINA, RETTORE DONATELLA e l ettivamente domiciliato in MILANO CORSO XXII MARZO, 25 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CERETTA SIMONA (CRTSMN75E67F205G) che lerappresenta e difende -ricorrenti incidental i - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2202/2023 depositata il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese tra il ricorrente principale e le ricorrenti incidentali e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori