Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Morcella Manlio, had filed a recourse against the lower court's judgment but remained silent after the court's offer to settle was communicated. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of a settlement proposal constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28620/2022 R.G. proposto da : MORCELLA MANLIO, elettivamente domiciliato in TERNI VIA PETRONI N.40, presso lo studio dell’avvocato PROVARONI VALERIO (PRVVLR77B15H282F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro S.E.A. - SOCIETA' EDILE APPALTI S.P.A., PREFABBRICATI BARILI SILVIO S.R.L., elettivamente domiciliate in PERUGIA V.FIUME 17 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BISCARINI ENRICO (BSCNRC51E26E975B) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro SALDI PAOLO, LANZI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in PERUGIA PIAZZA ITALIA N. 9, presso lo studio dell’avvocato DI BAIA ALESSANDRO (DBILSN72A01H703K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURIA DAVID (FRUDVD71L28G478Q) -controricorrenti- nonchè contro ALUNNI BARBAROSSA MARIA RITA, PAPARELLI STEFANO, PAPARELLI LUCA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.180/2022 depositata il 22/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces