Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Ruggeri Natalino, had not requested a decision on the settlement offer submitted by the lower court, while the opposing party argued that inaction constituted a waiver of the right to appeal. The court ruled that silence after the deadline legally equates to a renunciation of the appeal, thereby terminating the proceedings and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7276/2022 R.G. proposto da : RUGGERI NATALINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63 (FAX 0364535069), presso lo studio dell’avvocato GARATTI LUCIANO (GRTLCN51M22G550J) rappresentato e difeso dall'avvocato RIVADOSSI GIULIO (RVDGLI66B13B054V) -ricorrente- contro PELIZZARI BERNARDINA, RUGGERI LUCA, RUGGERI FABIO, elettivamente domiciliati in LOVERE LUNGOLAGO G. MARCONI, 97, presso lo studio dell’avvocato PONTE VALENTINA (PNTVNT76A42E704X) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MARTINAZZOLI MARIA, RUGGERI ALBERTINA, RUGGERI ANTONIO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1123/2021 depositata il 09/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori