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Ordinanza — n. 34221/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lawyer fee award due to lack of specific legal grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34221/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the UGL Confederation's appeal against a lower court order requiring it to pay Antonino Cataudella €20,354.22 for legal representation. The Confederation argued the fee calculation was incorrect and facts were misrepresented, but the court found these claims lacked specific legal citations and involved matters of merit reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible for genericity and because the lower court's valuation of case complexity was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation rejects appeals based on generic allegations of fact distortion or merit evaluation errors without specific legal provisions violated, as such assessments belong to the trial judge's discretion.

Parole chiave

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legal fee calculation cassation inadmissibility generic appeal grounds merit review exclusion lawyer remuneration standards indennità di patrocinio cassa di compensazione professionale indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002
13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 360 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16015/2019 R.G. proposto da : CONFEDERAZIONE NAZIONALE UGL - UNIONE GENERALE DEL LAVORO, elettivamente domiciliata in ROMA , CIRCONVALLAZIONE CLODIA 120, presso lo studio dell’avvocato PIERMARINI ALESSANDRO (PRMLSN70C04H501V) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro CATAUDELLA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato STANIZZI ANTONIO (STNNTN55E03C352O) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 8045 /201 9, depositata il10/04/2019 (r.g. n. 64368/2018) .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L’avvocato Antonino Cataudella ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare la Confederazione Nazionale dell’Unione generale del lavoro (U.G.L.) al pagamento di euro 20.354,22, per l’attività difensiva svolta in suo favore davanti al medesimo Tribunale di Roma con riferimento a tre procedimenti cautelari. La Confederazione, costituendosi, ha sottolineato come l’attività difensiva fosse stata condivisa con altri professionisti e come lo scaglione applicabile alla liquidazione dovesse essere quello delle cause di valore indeterminabile di media importanza (da euro 26.000 a euro 52.000).

Con ordinanza depositata il 10 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e ha condannato la Confederazione al pagamento di euro 20.354,22.

2. Avverso l’ordinanza la Confederazione Nazionale dell’Unione generale del lavoro ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Antonino Cataudella. Memoria è stata depositata dalla ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su tre motivi.

1) Il primo motivo denuncia “travisamento dei fatti circa il conferimento dell’incarico e l’accertamento della attività svolta dal controricorrente, travisamento del fatto sulla qualificazione e quantificazione dell’attività del controricorrente”. Il motivo è inammissibile per genericità essendo privo di riferimenti circa le eventuali disposizioni di legge violate e contenendo unicamente un riferimento al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per cui si sostanzia nella ripetizione di quanto detto in rubrica, ossia che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i fatti, travisandoli, ed erroneamente valutato le prove documentali; l’unico fatto chiaramente enunciato è la circostanza che nei tre procedimenti per i quali è richiesto il compenso vi erano altri due avvocati in delega, circostanza considerata e non “travisata” dal Tribunale; si contesta poi l’affermazione del Tribunale secondo cui la causa era “di elevato rilievo”, ma si tratta di profili valutativi apprezzati dal giudice di merito.

2) Il secondo motivo contesta “omessa valutazione di fatti oggetto di discussione fra le parti”, ove – se ben si comprende – i fatti sono costituiti dalla circostanza che il controricorrente non era l’unico difensore, ma “affiancava” altri due difensori. Il motivo non può essere accolto. Come si è detto in relazione al precedente motivo, la circostanza è stata considerata dal Tribunale, che ha osservato come “la circostanza che siano stati officiati altri professionisti per il giudizio di merito e anche per i segmenti cautelari oggetto di indagine non è ragione preclusiva della remunerazione di quanto effettivamente spettante”.

3) Il terzo motivo lamenta “erronea interpretazione e applicazione sulla disciplina generale della liquidazione e quantificazione dei compensi operata dal giudice del grado unico, violazione del d.m. 55/2014”: il Tribunale, ad avviso del ricorrente, non specifica il motivo di applicazione dello scaglione di “elevata complessità”. Il motivo non può essere accolto. Non è vero che il Tribunale non argomenta l’applicazione dello scaglione da euro 260.000 a euro 520.000: ad avviso del Tribunale, infatti, la causa era di elevata complessità in quanto era stata messa in discussione l’elezione del primo segretario della Confederazione, il che “aveva prodotto il proliferare del contenzioso”, così che le parti processuali erano innumerevoli ed erano stati nominati più difensori.

Su tali valutazioni la ricorrente non concorda, ritenendo che le cause non presentassero “profili di apprezzabile difficoltà o questioni di diritto controverso”, ma si tratta di valutazioni di merito, come tali spettanti al Tribunale, non sindacabili da parte di questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso