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Ordinanza — n. 34208/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for late filing of notification evidence violating strict procedural deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34208/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the notification evidence within the strict sixty-day deadline following the appellate judgment's publication. Although the appellant argued that the opposing party's inclusion in the mediators' register was uncontested and should have been verified by the lower court, the Court prioritized procedural certainty over this substantive argument. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The appeal is inadmissible if the notification evidence is not deposited within the strict sixty-day period following the publication of the contested judgment, regardless of whether the evidence was already in the file.

Parole chiave

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procedural inadmissibility notification evidence deposit strict procedural deadlines appeal filing requirements procedural certainty principle termini di ricorso ritardo ingiustificato opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritenendo l’impugnazione manifestamente improcedibile per omesso deposito della relata di notifica della sentenza di appello.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 6.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 380 bis c.p
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritenendo l’impugnazione manifestamente improcedibile per omesso deposito della relata di notifica della sentenza di appello.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 21349/2022
(Cass. s.u. 21349/2022); il ricorso è stato notificato in data 16.6.2023 a mezzo PEC, oltre il termine di sessanta giorn i dalla pubblicazionedella decisione.
Cass.su 10648/2017
a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass.su 10648/2017; Cass.
Cass. 3466/2020
17014/2024; Cass. 3466/2020).
Cass. 26291/2023
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding property rights and inadmissibility of oath on legal facts.
Cass. 17066/2013
b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione d ella sentenza (Cass. 17066/2013; Cass.11386/2019; Cass.
Cass.11386/2019
17066/2013; Cass.11386/2019; Cass.
Cass. 14839/2020
17066/2013; Cass.11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass.
Cass. 15832/2021
14839/2020; Cass. 15832/2021).
Cass.19475/2024
Court dismisses appeal for abuse of process, ordering costs and fines against Autostrade per l'Italia.
Cass. s.u. 25513/2016
Cass. s.u. 25513/2016 : Cass.s.u.
Cass.s.u. 27433/2023
Cass. s.u. 27195/2023
27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass.
Cass. s.u. 27947/2023
27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14357/2023 R.G. proposto da MANZI MORENO in proprio e quale legale rappresentante della EURO WIRELESS ITALIA S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Bernardo Cartoni, con domicilio in Roma, Via Giordano Bruno n. 47. –RICORRENTE– contro FULGENZI GIAN PIERO, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Luca De Angelis, con domicilio in Roma, alla Via Nomentana n. 263. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2614/2023 , pubblicata in data 12.4.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2614/2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto ingiuntivo n. Oggetto: procacciamento di affari 17361/2023, emesso in favore di Gian Piero Fulgenzi per l’importo di € 350.000,00 a titolo di compensi per il procacciamento di affari svolto in esecuzione di due scritture di incarico. Avverso tale pronuncia Moreno Manzi, in proprio e quale legale rappresentante della Euro Wireless Italia s.r.l., ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria, cui ha replicato con controricorso Gian Piero Fulgenzi.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritenendo l’impugnazione manifestamente improcedibile per omesso deposito della relata di notifica della sentenza di appello. Su opposizione del ricorrente, che ha chiesto la decisione, è stata fissata l’udienza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 167 c.p.c. e 2967 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto incontestato che il resistente fosse iscritto nell’albo dei mediatori, sebbene tale circostanza non fosse stata mai allegata dal Fulgenzi, non essendo i ricorrenti tenuti a contestarla espressamente. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 6 della L. 39/1989, assumendo che la Corte distrettualeera tenuta a verificare d’ufficio l’iscrizione della controparte all’albo del mediatori. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. sostenendo che il giudice distrettuale, in contrasto con le stesse allegazioni del resistente, abbia escluso che questi avesse operato come procacciatore di affari, così pronunciando su domanda diversa da quella proposta.

3. Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza di appello, pubblicata il 12.4.2023, è stata notificata il 17.4.2023, ma ha provveduto al deposito della relata di notificasolo al momento della formulazione della richiesta di decisione e, quindi, tardivamente, data la perentorietà del termine di cui all’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c.. (Cass. s.u. 21349/2022); il ricorso è stato notificato in data 16.6.2023 a mezzo PEC, oltre il termine di sessanta giorn i dalla pubblicazionedella decisione. Se la sentenza impugnata è stata notificata ma il ricorrente ha depositato la sola copia autentica priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio, non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente(Cass. 17014/2024; Cass. 3466/2020). L’art. 369 c.p.c. trova, difatti, la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. Detta sanzione può essere evitata se:

a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass.su 10648/2017; Cass. 3466/2020; Cass. 26291/2023);

b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione d ella sentenza (Cass. 17066/2013; Cass.11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass. 15832/2021). L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da precise scansioni temporali; non si profila alcun contrasto con l ’art. 6 CEDU , come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sulla prosecuzione del procedimento per l'inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell'ordinamento è tale da giustificare regole d'accesso più rigorose (Cass.19475/2024;

Cass. s.u. 25513/2016 : Cass.s.u. 10648/2017). Le spese seguono la soccombenza.Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr.

Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente, nella qualità di cui in epigrafe, in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 6.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 6.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seco