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Ordinanza — n. 34196/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on costs by ordering appellate court to regulate costs ex officio upon partial reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34196/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Appellate Court's decision regarding litigation costs. The appellants argued that the Appellate Court should have ruled on expert witness costs separately, but the Court held that reforming a judgment requires the appellate judge to regulate costs ex officio based on the overall outcome. Consequently, the Appellate Court's failure to address costs was deemed a violation of the principle of unitary cost allocation, necessitating the case's remittal.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: When an appellate court reforms a first-instance judgment, it must ex officio regulate litigation costs based on the global result of the trial, ensuring a single and comprehensive assessment of the parties' standing rather than isolated degree-specific evaluations.

Parole chiave

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appellate reform litigation costs ex officio regulation unitary cost principle partial victory Cassation remittal expert witness fees riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
91, 336 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 336 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.37565/2021
Cass. 26/09/2019, n. 23985
Cass. 26/09/2019, n. 23985).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19413/2023 R.G. proposto da : LEONARDELLI SANDRA, ZANON ROBERTO, elettivamente domiciliati in TRENTO VIA GRAZIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato MANTOVANI ANDREA (MNTNDR58C18L378Q) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro RIZZARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CLES VIA CA MARTINI N 21, presso lo studio dell’avvocato DEBIASI MASSIMILIANO (DBSMSM71A29C794F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 55/2023 depositata il 23/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. la Corte di Appello di Trento, con sentenza 23 giugno 2023, n.55, ha, per quanto ancora interessa, affermato che, non avendo Roberto Zanon e Sandra Leonardelli, soccombenti in primo grado nel giudizio che li aveva visti opposti a Francesco Rizzardi, impugnato la decisione del Tribunale con apposito motivo riguardo al capo con cui le spese di CTU erano state poste a loro carico, non vi era luogo, su quel capo, a modifica della decisione la quale era invece da riformarsi, in parziale accoglimento dell’appello, sul merito, con conseguenze anche sulle spese;

2. Roberto Zanon e Sandra Leonardelli denunciano la illegittimità della sentenza della Corte di Appello, in parte qua, per violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 336 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. sostenendo che la Corte territoriale, accolto in parte il loro appello, avrebbe dovuto decidere delle spese di CTU a prescindere dalla assenza di una censura involgente specificamente la regolamentazione di tali spese;

3. Francesco Rizzardi resiste con controricorso;

4. i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.il ricorso è fondato. Il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di CTU d’ufficio poiché la sentenza di appello, riformando quella di primo grado, aveva travolto tutte le statuizioni ivi contenute, compresa quella con cui le spese di CTU erano state poste a carico degli originari attori risultati parzialmente vittoriosi in appello, così come previsto dall'art. 336 c.p.c., secondo cui "la riforma [della sentenza impugnata] ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata”.

Va al riguardo ribadito che “il giudice d'appello che riformi la sentenza di prime cure è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., secondo cui il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti.

In tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comportano che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Questa Corte ha precisato altresì che il principio di unitarietà e globalità «come principio regolante le spese attraverso il percorso dei gradi di giudizio, non può peraltro non essere incastonato nelle ulteriori regole che governano il processo»: di conseguenza, «occorre che sussista una effettiva concreta dipendenza tra quanto deciso nella sentenza d'appello e come sono state regolate le spese nella sentenza di prime cure». (Cass. n.37565/2021;

Cass. 26/09/2019, n. 23985). La Corte di Appello, assumendo che il capo della pronuncia di primo grado relativo alla ripartizione delle spese di CTU, fosse, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, insuscettibile di modifica ha disatteso i superiori principi. È potere dovere del giudice d'appello procedere d'ufficioad un nuovo regolamento dellespese processuali e quindi delle spese di consulenza tecnica d'ufficio che rientrano nella comune disciplina degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo;

2. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere, per la parte oggetto di censura, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione; 3.il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti precisati in motivazione, rinvia la causa, anche per le spese del