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Ordinanza — n. 34153/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for material error correction due to judge's valuation discretion and implicit statutory cost rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34153/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for material error correction inadmissible, ruling that the judge's inclusion of costs was legally sound. The appellant argued the court erred by ordering payment for unreimbursed expenses, but the court held that cost awards are implicit under law and subject to judicial evaluation. Consequently, the alleged discrepancy did not constitute a correctable material error but rather a matter of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; Art. 13 comma 10 L. 247/2012: A judgment's inclusion of costs is legally binding even without explicit mention, and alleged discrepancies regarding expense reimbursement do not qualify as correctable material errors when they involve the judge's valuation of case findings.

Parole chiave

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material error correction costs of litigation judicial valuation implicit statutory costs inadmissible appeal rimborso dei contributi contributi di mantenimento sussidio per le spese scolastiche

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Rilevato che: Con ricorsoai sensi dell’art. 391- bis cod.
Art. 91 c.p.c.
Art. 75 disp. att. c.p.c.
civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa e pur se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall'art. 75 disp.
Art. 13 comma 10 L. 247/2012
L'art. 13, decimo comma, della legge 31.12.2012 n.
D.M. 55/2014
art. 391- bis cod. proc. civ
Rilevato che: Con ricorsoai sensi dell’art. 391- bis cod. proc. civ., l’avv.
art 91 cod. proc. civ
art. 75 disp. att. cod. proc. civ
civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa e pur se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/3/2024 n. 14930
Cass. 7/12/2021 n. 38943
Cass. 23/9/2015 n. 18828
38943; Cass. 23/9/2015 n. 18828), diversamente accade con riguardo al calcolo degli esborsi, rispetto ai quali opera una valutazione del giudicesulle risultanze di causa.
Cass., Sez. Un., 14/4/2022 n. 12210
Cass., Sez. Un., 27/6/2002 n. 9438
Non v'è luogo a spese processuali, in mancanza di soccombenza (Cass., Sez. Un., 27/6/2002 n. 9438; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-2, 22/6/2020 n. 12184
9438; Cass., Sez. 6-2, 22/6/2020 n. 12184; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, 14/9/2023 n. 26566
12184; Cass., Sez. 3, 14/9/2023 n. 26566).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 05809/2024R.G., proposto da MOSCATIELLO NICOLA, rappresentato e difeso da sé stesso ex art.86 cod. proc. civ. –ricorrente– contro COMUNE DI BARI, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati- Avverso la sentenza n. 3157/2023 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, pubblicata il 26/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari. Rilevato che: Con ricorsoai sensi dell’art. 391- bis cod. proc. civ., l’avv.

Nicola Moscatiello ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 315 7/ 2023, pubblicata il 26 ottobre 2023, affermando che nel dispositivo della predetta, dopo essere stata dichiarata l'inammissibilità del ricorsoe disposta la condanna del Oggetto: Correzione errore materiale –Spese vive. ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, liquidate nella misura di € 700,00, era stata altresì disposta la sua condanna alla corresponsione della somma di € 200,00 per esborsi, benché questi non fossero stati sostenuti dal controricorrente Comune di Bari, non avendo egli pagato alcun contributo unificato, sia in quanto non aveva svolto ricorso incidentale, limitandosi a contestare le ragioni del ricorso principale, sia in quanto detti esborsi non risultavano documentati in alcun modo, e dovendo questi essere riconosciuti solo se sostenuti, con conseguente loro erroneo inserimento nel dispositivo.

Considerato che: Il ricorso è inammissibile. Occorre innanzitutto evidenziare come il regolamento delle spese di lite sia consequenziale accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo e dovendo la condanna al relativo pagamento essere emessa, a carico del soccombente, ex art 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa e pur se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. L'art. 13, decimo comma, della legge 31.12.2012 n. 247, stabilisce, in particolare, che, o decreto ministeriale n. 55 del 10.3.2014 ha quantificato nella misura, "di regola” , del 15 per cento del compenso totale per la prestazione".

Mentre contributo unificato e spese forfetarie costituiscono obbligazioni ex lege gravanti sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato quanto al contributo e l’importo del 15% di spese forfetarie, senza che si renda necessaria alcuna correzione per errore materiale del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass. 21/3/2024 n. 14930;

Cass.7/12/2021 n. 38943; Cass. 23/9/2015 n. 18828), diversamente accade con riguardo al calcolo degli esborsi, rispetto ai quali opera una valutazione del giudicesulle risultanze di causa. Pertanto, non soltanto non assume alcuna rilevanza il fatto che il controricorrente abbia o meno pagato il contributo unificato, come lamentato nella censura, atteso che la voce “esborsi” include tutti i costi del processo e non solo i veri e propri tributi, ma lo stesso errore lamentato non può essere soggetto a correzione di errore materiale, giacché questo, a differenza di quello revocatorio - che è fondato sull’erroneità del deciso, postulando un’errata percezione delle risultanze di fatto - implica, al contrario, l’esattezza della decisione, che, invece, è stata posta nella specie in discussione, senza che sia, perciò, neppure possibile la conversione del ricorso per correzione dell’errore materiale in ricorso per revocazione (Cass., Sez.

Un., 14/4/2022 n. 12210). E poiché l’errore, oltre ad emergere dal provvedimento impugnato, deve esulare dalla valutazione operata dal giudice, mentre nella specie la doglianza implica un errore di valutazione, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a spese processuali, in mancanza di soccombenza (Cass., Sez. Un., 27/6/2002 n. 9438; Cass., Sez. 6-2, 22/6/2020 n. 12184; Cass., Sez. 3, 14/9/2023 n. 26566).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma,