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Ordinanza — n. 34143/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tardiness but allows third ground regarding duplicate expert fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34143/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal on grounds of tardiness, ruling that a long-term deadline applies to extraordinary appeals against expert fee orders. While rejecting arguments on late submission and the fixed fee reduction clause, the Court found the third ground valid because the lower court incorrectly awarded separate fees for topographic surveys already included in the initial inspection mandate. Consequently, the contested order was quashed regarding the third ground and remanded to a different judge for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.; Art. 12, comma 2 d.m. 30 maggio 2002; Art. 29 d.m. 30 maggio 2002; Art. 52, comma 2 d.P.R. 115/2002: An extraordinary appeal against an order on expert fees is subject to a long-term deadline; fees for activities not distinct from the primary mandate cannot be awarded separately if the mandate explicitly includes them.

Parole chiave

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extraordinary appeal expert fees duplicate charges long-term deadline remand to judge mandatory inspection statutory interpretation proroga del permesso edilizio

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, che si assume avvenuta oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c., formulata nel controricorso .
Art. 327 c.p.c.
lungo di cui all’art. 327 c.p.c., “non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza ex art.
Art. 12, comma 2 d.m. 30 maggio 2002
Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, d.m.
Art. 29 d.m. 30 maggio 2002
30 maggio 2002”: l'ordinanza impugnata ha liquidato al perito ulteriori euro 30.350 per i rilievi topografici planimetrici e altimetrici, quando invece i suddetti rilievi non formavano oggetto distinto dell'incarico; d'altro canto l'art. 29 del d.m.
Art. 52, comma 2 d.P.R. 115/2002
Il quarto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2 d.P.R.
art. 325 c.p
Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, che si assume avvenuta oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c., formulata nel controricorso .
art. 327 c.p
lungo di cui all’art. 327 c.p.c., “non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza ex art.
art. 702 - ter c.p
327 c.p.c., “non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c.
art. 111 Cost
deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi” (Cass.
art. 4 legge 319/1980

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4735/2020
111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi” (Cass. n. 4735/2020).
Cass. n. 24723/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17975/2019 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro CITRO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato D'AMATO GIOVANNI (DMTGNN66T20F839C), rappresentato e difeso dall'avvocato PAPARELLA RICCARDO (PPRRCR69A28F839D); -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI depositata i l 5/02/2019, r.g.n. 2290/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L’architetto Claudio Citro ha proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Napoli che ha liquidato in suo favore euro 7.896,53. Il ricorrente deduceva che gli era stato conferito, nell'ambito di un processo penale, l'incarico di redigere una relazione peritale avente ad oggetto opere edilizie, al fine di verificare, previa effettuazione di specifico sopralluogo presso gli immobili, se tali opere erano state realizzate in virtù dei permessi di costruire rilasciati e se fossero o meno conformi agli stessi e se i medesimi fossero o meno stati rilasciati legittimamente, in conformità alla normativa urbanistica vigente; che la complessità e soprattutto l'ingente numero degli accertamenti richiesti, relativi a ben 64 unità edilizie, lo avevano portato a richiedere la proroga dei termini di deposito della relazione, che era stata autorizzata e che, successivamente al deposito della perizia, l'organo inquirente aveva richiesto ulteriori precisazioni e sintesi esplicative.

Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 5 febbraio 2019, ha riformato il decreto impugnato e ha liquidato in favore di Citro la somma di euro 68.836,84.

2. Avverso l’ordinanza il Ministero della giustizia ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Claudio Citro, anzitutto eccependo la tardività della proposizione del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, che si assume avvenuta oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c., formulata nel controricorso . I nvero, ilricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 può essere proposto entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., “non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi” (Cass. n. 4735/2020).

II. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, d.m. 30 maggio 2002 e dell’art. 4 legge 319/1980”: l’incarico aveva ad oggetto l’accertamento di conformità tra le opere edilizie realizzate e i permessi di costruire, non una “verifica della rispondenza tecnica alla prescrizioni di progetto e/o contratto” e inoltre l’attività si estendeva a ulteriori quesiti non inquadrabili nella suddetta categoria di cui al richiamato art. 12, così che il criterio applicabile era quello delle vacazioni di cui all’art. 4 della legge 319/1980.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha ritenuto, sulla base dei quesiti affidati alCitro (cfr. supra in premessa, sub 1), che le attività svolte rientrino nelle mansioni disciplinate dai criteri di liquidazione di cui all'art. 12, comma 1 del d.m. 30 maggio 2002, applicando in via analogica la locuzione “la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto”. In tal modo ha seguito l’orientamento di questa Corte – ricordato dallo stesso ricorrente – secondo cui nella determinazione degli onorari spettanti ai periti va applicato il criterio delle vacazioni solo quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale, valutazione la cui motivazione non è comunque censurabile in sede di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 23418/2019).

2) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 d.m.30 maggio 2002”, nella parte in cui il Tribunale ha incrementato indebitamente di euro 100,00 ogni singola relazione con riferimento alla relazione denominata 01, quale premessa generale comune a tutte le relazioni aventi ad oggetto le singole unità immobiliari, violando la disposizione secondo cui l’onorario è comprensivo di tutte le attività svolte. Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha specificamente motivato sul punto, spiegando come i 100 euro non siano altro che uno “scorporo del valore totale che viene indicato per maggior dettaglio, non modificando la quantificazione unitaria da individuarsi per ciascuna relazione”, così che non risulta violato il richiamato art. 29 del d.m. (a norma del quale “tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato”).

3) Il terzo motivo sostiene “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2 d.m. 30 maggio 2002”: l'ordinanza impugnata ha liquidato al perito ulteriori euro 30.350 per i rilievi topografici planimetrici e altimetrici, quando invece i suddetti rilievi non formavano oggetto distinto dell'incarico; d'altro canto l'art. 29 del d.m. prevede che tutti gli onorari sono comprensivi di ogni altra attività concernente i quesiti. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha ricondotto l'attività svolta dal perito nell'ambito del primo comma di cui all'art. 12 del d.m. 30 maggio 2002 (vedi supra, sub 1), attività che secondo l'incarico affidatogli comprendeva l'effettuazione di specifici sopralluoghi.

Il riconoscimento delle attività di cui al secondo comma dell'articolo 12 rappresenta pertanto una duplicazione degli onorari in relazione a una attività che doveva essere già compresa negli onorari riconosciuti ai sensi del primo comma, in violazione dell'art. 29 dello stesso d.m., a norma del quale tutti gli onorari sono comprensivi non solo della relazione sui risultati dell'incarico espletato e della partecipazione alle udienze, ma anche “di ogni altra attività concernente i quesiti”.

4) Il quarto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2 d.P.R. 115/2002” nella parte in cui, pur ritenendo incontestabile il ritardo in cui è incorso il perito nel deposito della relazione, nonostante il termine fosse stato più volte prorogato, non ha operato alcuna riduzione dell’onorario fisso. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali” (così Cass. n. 24723/2023).

Nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto che i ventuno giorni di ritardo siano stati giustificati dalla “mole di attività poste in essere, che via via sono emerse nel corso delle attività di perizia” (pagg. 29-30 del provvedimento impugnato), così escludendo la negligenza del perito. III. Il provvedimento impugnato va cassato in relazione al terzo motivo accolto, rigettati i restanti, e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri motivi di ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legi