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Ordinanza Interlocutoria — n. 34140/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding mixed engineer fees calculation method.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34140/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remitted the case to a public hearing to address the legal issue of fee calculation for mixed technical activities. The lower court rejected an opposition against an engineer's fee liquidation, applying vacation rates instead of the specific construction percentage table for a task involving both execution direction and supplementary reports. The Court determined that the method of liquidating mixed activities constitutes a question of law requiring resolution in a public hearing rather than being decided on the merits in an interlocutory order.

Regesto Legislator

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Art. 700 c.p.c.; Art. 11 d.m. 30/05/2002: The Court of Cassation must remit to public hearing when the determination of the liquidation method for mixed technical activities involves a complex question of law requiring full argumentation.

Parole chiave

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mixed technical activities fee liquidation method construction engineer fees vacation rates vs percentage remittal to public hearing question of law interlocutory order onorario dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 700 c.p.c.
Cretara ha quindi chiesto la liquidazione del proprio compenso per l’attività svolta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. Il Tribunale di Napoli ha liquidato la somma di euro 2.520,00 a titolo di compenso e quella di euro 150,00a titolo di spese.
d.m. 30 maggio 2002, artt. 2 e 4
Art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice rigettato le domande dei ricorrenti senza verificare preliminarmente la conformità dell’operato del consulente tecnico d’ufficio alla delega effettivamente conferita dal giudice.
Art. 50 d.P.R. 115/2002
Il terzo motivo contesta violazione dell’art. 50 d.P.R.
Art. 111, comma 6 Cost.
Il quarto motivo fa valere violazione dell’art. 111, comma 6 Cost.
Art. 56 d.P.R. 115/2002
Il quinto motivo contesta violazione dell’art. 56 d.P.R. 115/2002 per avere il giudice considerata legittima la liquidazione delle spese non documentate, nonché violazione dell’art.
art. 700 c.p
Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
art. 112 c.p
Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice rigettato le domande dei ricorrenti senza verificare preliminarmente la conformità dell’operato del consulente tecnico d’ufficio alla delega effettivamente conferita dal giudice.
art. 50 d.P.R. 115/2002
Il terzo motivo contesta violazione dell’art. 50 d.P.R.
art. 111, comma 6 Cost
Il quarto motivo fa valere violazione dell’art. 111, comma 6 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16860/2019 R.G. proposto da : LONGOBARDI TOMMASO, SALEMME ELENA, rappresentatie difesi dall'avvocato FIERRO FRANCESCO (FRRFNC45C07G964N); -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA CISTERNA DELL'OLIO 22, NAPOLI; CRETARA MASSIMILIANO; -intimati- avverso l’ O RDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI , d a tata 25/01/2019, r.g.n. 16961/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. nel dicembre del 2014, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato da Tommaso Longobardi e da Elena Salemme, ordinava al Condominio di via Cisterna dell'Olio 22, in Napoli, di effettuare le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni lamentate dai ricorrenti, come descritte nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, l'ingegnere Massimiliano Cretara, redatta in un procedimento di accertamento tecnico preventivo e depositata in data 17 ottobre 2014.

Non essendo stata data esecuzione all'ordinanza da parte del condominio, il giudice, a seguito di istanza dei ricorrenti, con successiva ordinanza dell'8 settembre 2015 ne disponeva l'esecuzione coattiva, nominando direttore dei lavori l'ingegnere Massimiliano Cretara. Nel corso della fase di attuazione il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata nell'ottobre del 2016, dava atto che non era possibile eseguire i lavori, così come definiti nella relazione di accertamento tecnico preventivo, in quanto a seguito di ispezione erano emerse irregolarità della struttura portante del tetto, e indicava due possibili soluzioni tecniche che, a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dal giudice, venivano analiticamente descritte in una successiva relazione del febbraio 2017; il giudice ha quindi scelto la soluzione più economica, disponendo con ordinanza l’esecuzione delle relative opere; l’ordinanza è stata reclamata dai ricorrenti e il reclamo è stato dichiarato inammissibile; successivamente i ricorrenti hanno rinunciato alla esecuzione coattiva della ordinanza exart. 700 c.p.c.

2. Cretara ha quindi chiesto la liquidazione del proprio compenso per l’attività svolta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. Il Tribunale di Napoli ha liquidato la somma di euro 2.520,00 a titolo di compenso e quella di euro 150,00a titolo di spese.

3. Tommaso Longobardi ed Elena Salemme hanno proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza resa il 25 gennaio 2019, ha rigettato l’opposizione.

3. Avverso l’ordinanza Tommaso Longobardi ed Elena Salemme ricorrono per cassazione. Gli intimati Massimiliano Cretara e il C ondominio via Cisterna dell’Olio 22 non hanno proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) Il primo motivo denuncia violazione del d.m. 30 maggio 2002, artt. 2 e 4, nullità e comunque mancanza di motivazione su un punto decisivo, avendo il giudice, a fronte del rilievo della nullità del provvedimento di liquidazione per carenza di motivazione, integrato con nuove valutazioni e motivazioni il provvedimento di liquidazione, minando il diritto di difesa dei ricorrenti.

2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice rigettato le domande dei ricorrenti senza verificare preliminarmente la conformità dell’operato del consulente tecnico d’ufficio alla delega effettivamente conferita dal giudice.

3) Il terzo motivo contesta violazione dell’art. 50 d.P.R. 115/2002 e delle tabelle allegate per la liquidazione delle competenze degli ausiliari in materia di costruzioni, per avere i giudici ritenuto applicabile il residuale criterio di liquidazione a vacazioni e non quello espressamente previsto in materia di costruzioni edili.

4) Il quarto motivo fa valere violazione dell’art. 111, comma 6 Cost. per inesistenza e/o nullità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale sostiene la legittimità della liquidazione a tempo, dando atto della verosimile durata delle attività in misura maggiore rispetto a quella documentata dai verbali di accesso.

5) Il quinto motivo contesta violazione dell’art. 56 d.P.R. 115/2002 per avere il giudice considerata legittima la liquidazione delle spese non documentate, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso l’integrazione del provvedimento di liquidazione, riportandovi anche le spese disposte dal consulente d’ufficio e fatte liquidare direttamente ai ricorrenti per la esecuzione di saggi. Il terzo e il quarto motivo censurano la parte del provvedimento impugnato ove il Tribunale, dopo avere osservato che l’attività dell’ingegnere Cretara è consistita in parte in direzione lavori, in parte nella redazione di relazioni suppletive e non di chiarimenti ed è quindi stata “una attività mista esecutiva e di accertamento”, ha affermato che tale attività deve essere liquidata secondo il criterio delle vacazioni e non applicando la tabella contenuta nell’art. 11 dell’allegato al d.m. 30 maggio 2002, che per la consulenza tecnica in materia “di costruzioni edilizie” prevede che l’onorario sia calcolato a percentuale.

Il Collegio rileva come la questione delle modalità di liquidazione della attività “mista” svolta dal consulente tecnico d’ufficio sia questione di diritto della quale è opportuna la trattazione nella pubblica udienza della sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sec