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Ordinanza — n. 34119/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on damages claim for being raised too late in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34119/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim for damages against the construction director, ruling that the request was procedurally inadmissible. Although the first-instance court had implicitly absorbed the claim, the appellant failed to refile it within the strict deadline set by the first defense act. The court held that parties must repropose such claims at the first opportunity to avoid waiver, thereby upholding the lower court's decision to reject the late submission.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: Claims and exceptions not examined or rejected in the first instance must be reproposed by the first act of defense and no later than the first hearing, under penalty of waiver.

Parole chiave

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procedural waiver late claim submission first defense act art 346 cpc construction contract dispute damages claim implied absorption ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c. per aver la Corte d’appello condannato il Pinotti al risarcimento del danno, benché la domanda dell’oppost o , dichiarata assorbita in primo grado,fosse stata riproposta solo all’udienza di p r ecisazione delle conclusioni.
Art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la pronuncia ritenuto che la domanda verso il Pinotti fosse di manleva o di rimborso dei costi e non di risarcimento, pervenendo all’accoglimentodi una azione diversa da quella introdotta in causa.
Art. 183 c.p.c.
183 e 163, comma sesto, c.p.c., per aver il giudice omesso di dichiarare accolta la tardività della domanda proposta verso il ricorrente solo nelle memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c..
Art. 163, comma 6 c.p.c.
art. 346 c.p
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c.
art. 112 c.p
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 343 c.p

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32301/2019 R.G. proposto da : PINOTTI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato ACCIARI MATTEO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUARALDI BRUNO (GRLBRN66R29A944O). -RICORRENTE- contro BERGAMINI GIULIO, LONGAGNANI SIMONE, ZOCCA MARIA GRAZIA. -INTIMATI- avverso la sentenza di CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA n. 738/2019,depositata il 06/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.

FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Maria Grazia Zocca e Giulio Bergamini hanno proposto opposizione al dec reto ingiuntivo emesso in fav ore della Decorazioni di Longagnani Simone per l’importo di € 5200,00 , quale corrispettivo di lavori edili. Il Longagnani, nel costituirsi in giudizio , ha chiesto la chiamata in causa di Enrico Pinotti, direttore dei lavori, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla necessità di pr o vvedere all’eliminazione dei difetti delle opere. Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, regolando le spese.

La sentenza è stata impugnata sia dagli opponenti che dalla Pinotti; con sentenza n. 738/2019 la Corte d’appello di Bologna ha ridotto le somme dovute all’opposto e ha condannato il Pinotti a risarcire i danni. La cassazione della sentenza è chiesta da Enrico Pinotti con ricorso articolato in tre motivi. Bergamini Giulio, Longagnani Simone e Zocca Maria Grazia non hanno formulato difesein questa sede.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c. per aver la Corte d’appello condannato il Pinotti al risarcimento del danno, benché la domanda dell’oppost o , dichiarata assorbita in primo grado,fosse stata riproposta solo all’udienza di p r ecisazione delle conclusioni. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la pronuncia ritenuto che la domanda verso il Pinotti fosse di manleva o di rimborso dei costi e non di risarcimento, pervenendo all’accoglimentodi una azione diversa da quella introdotta in causa.

Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 183 e 163, comma sesto, c.p.c., per aver il giudice omesso di dichiarare accolta la tardività della domanda proposta verso il ricorrente solo nelle memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c.. 3.Il primo motivo è fondato ed assorbe le restanti censure. La domanda di risarcimento introdotta d a ll’oppost o era stata implicitamente dichiarata assorbita in primo grado per effetto del rigetto delle richieste di risarcimento ed eliminazionedei difetti , ma doveva esser riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. entro la prima udienza, essendo tardiva la sua deduzione nell a comparsa conclusionaledi secondo grado.

Deve darsi continuità al principiosecondo cui nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (Cass.

SSUU. n. 7940/2019; Cass. 9589/2024; Cass. 16408/2024). In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda s