Italian Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay litigation costs to the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pedrazzini and Riboldi extinguished following their formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower court had previously ordered the construction of Maria Venditti to be retraced for violating distance norms, the appellants voluntarily abandoned their claim before the final judgment. Consequently, the court rejected the request for inadmissibility and instead mandated the appellants to pay the respondent's litigation expenses totaling €3,500 plus statutory fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.c.; Art. 96 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the proceedings are extinguished, and the withdrawing party must bear the litigation costs of the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21347/2023 R.G. proposto da: PEDRAZZINI GIORGIO, RIBOLDI MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA DEL CORSO , N. 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA che li rappresenta e difende -ricorrente - contro VENDITTI MARIA, rappresentatae difesa dall'avvocato LATORRACA VINCENZO; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 2337/2023 depositatail 14/07/2023. Ric. 2023n.21347sez. S2 -ad. 20/11/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d’Appello di Milano co nfermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato Giorgio Pedrazzini e Marina Riboldi, in favore di Maria Venditti, all'arretramento della propria costruzione asseritamente edificata in violazione delle norme sulle distanze.
2. Giorgio Pedrazzini e Marina Riboldi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza n . 2337/2023 del 14.6-14.7.2023 dellaCorte d'Appello di Milano.
3. Maria Venditti ha resistito con controricorso.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 20 novembre 2024.
5. La difesa della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale con richiesta di compensazione delle spese di lite.
6. La difesa della parte controricorrente ha depositato memoria dichiarando di non accettare la rinunzia. Deve in ogni caso dichiararsi l’estinzione del giudizio mentre non può applicarsi il quarto comma dell’art. 391 c.c. equindi vanno liquidatele spese del giudizio in favore della controparte. La decisione di estinzione non è conforme alla proposta (che era di inammissibilità e/o rigetto) e quindi non si applica l’art. 96 terzo e quarto comma (cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Ric. 2023n.21347sez. S2 -ad. 20/11/2024 controricorrente che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; Così deciso in Roma, nella camera di consi