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Ordinanza — n. 33695/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition by judicial administrator against liquidation decree based on appearance principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33695/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Enrico Iemma's opposition against the liquidation of Alfonsina Pantalena's judicial administrator fees. The lower court had dismissed the opposition by classifying Pantalena as a judge's assistant, but the Supreme Court applied the principle of appearance, ruling that the procedural remedy depends on the judge's classification rather than its accuracy. Consequently, the appeal judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Salerno for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 84 d.P.R. 115/2002; Art. 641 c.p.c.: The identification of the available appeal remedy against a judicial provision must be based on the principle of appearance, relying exclusively on the qualification of the action granted by the judge, regardless of its accuracy.

Parole chiave

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judicial administrator liquidation decree appeal opposition principle of appearance d.P.R. 115/2002 remedial qualification case remittal decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

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Art. 2409 c.c.
Alfonsina Pantalena, nominata ai sensi dell’art. 2409 c.c. amministratore giudiziario della società Aurora s.r.l., ha chiesto in relazione all’attività svolta la liquidazione del proprio compenso.
Art. 84 d.P.R. 115/2002
Con ricorso ex art. 84 d.P.R. 115/2002, depositato il 28 giugno 2008 e notificato il 17 settembre 2008, Enrico Iemma ha proposto opposizione contro i due decreti di liquidazione.
Art. 170 d.P.R. 115/2002
Art. 645 c.p.c.
115/2002, instaurata oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 645 c.p.c.; l’appellante incidentale ha poi denunciato la “mancata motivazione del percorso che ha portato il primo giudice a operare un dimezzamento delle competenze liquidate in favore del commissario giudiziario”.
Art. 641 c.p.c.
Art. 83 d.P.R. 115/2002
Il Tribunale ha pertanto ricondotto la fattispecie in esame - richiesta di liquidazione del compenso da parte di un amministratore giudiziario - all’ipotesi della richiesta di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, disciplinata dall’art. 83 del d.P.R.
d.m. 30 maggio 2002
115/2002, che fanno riferimento agli ausiliari del giudice e non più, come la legge 319/1980, ai consulenti, periti e interpreti, l’amministratore giudiziario rientri tra i suddetti ausiliari del magistrato, ai quali il compenso vada liquidato in forza della tabella di cui al d.m. 30 maggio 2002”.
art. 2409 c.c
Alfonsina Pantalena, nominata ai sensi dell’art. 2409 c.c.
art. 84 d.P.R. 115/2002
Con ricorso ex art. 84 d.P.R. 115/2002, depositato il 28 giugno 2008 e notificato il 17 settembre 2008, Enrico Iemma ha proposto opposizione contro i due decreti di liquidazione.
art. 645 c.p
115/2002, instaurata oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 645 c.p.c.; l’appellante incidentale ha poi denunciato la “mancata motivazione del percorso che ha portato il primo giudice a operare un dimezzamento delle competenze liquidate in favore del commissario giudiziario”.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18080/2013
Di conseguenza, e indipendentemente dalla correttezza della qualificazione operata dal Tribunale (al riguardo si veda Cass. n. 18080/2013), il ricorrente ha validamente proposto l’opposizione ai sensi dell’art.
Cass. Sez. Un. n. 3599/2003
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Ordinanza — n. 1222/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for lack of summary facts and failure to defend by the respondent. The court declared the appeal inadmissible due to missing factual summary and the respondent's non-participation. The appeal was rejected because the respondent did not present a defense and the appeal lacked a concise summary of facts. The court ruled the appeal inadmissible due to the absence of a summary of facts and the respondent's failure to participate in the proceedings. The court applied the rule that appeals must include a concise summary of facts and require active defense from the respondent. The appeal was declared inadmissible because the respondent failed to defend and the appeal lacked a required summary of facts. The court dismissed the appeal citing the lack of a summary of facts and the respondent's non-participation in the proceedings. The appeal was rejected as inadmissible due to the absence of a summary of facts and the respondent's failure to present a defense. The court declared the appeal inadmissible because the respondent did not defend and the appeal lacked a summary of facts. The appeal was dismissed for lack of a summary of facts and the respondent's failure to participate in the proceedings.
Ordinanza — n. 33951/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and excessive delay in opposition.
Ordinanza — n. 34094/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and procedural time limits.
Ordinanza — n. 1221/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of summary facts and failure to defend.
Ordinanza — n. 30256/2025 — snciv
Cassation court allows appeal on litigation costs but dismisses procedural and standing arguments against the Ministry.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33961/2019 R.G. proposto da : IEMMA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato RESCIGNO DANIELA (RSCDNL64B52H703V), rappresentato e difeso dall'avvocato DE DONATO ANDREA (DDNNDR35E22H703W); -ricorrente- contro PANTALENA ALFONSINA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI (NSCGNN69C20H703P) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1451/2019,depositata il 21/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Alfonsina Pantalena, nominata ai sensi dell’art. 2409 c.c. amministratore giudiziario della società Aurora s.r.l., ha chiesto in relazione all’attività svolta la liquidazione del proprio compenso. Il Tribunale di Salerno, con decreto del 15 aprile 2008, poi integrato con decreto del 30 aprile 2008 relativamente alle spese, ha liquidato a titolo di compenso la somma di euro 15.000 e a titolo di spese vive euro 730,58, ponendo tali somme a carico dell’amministratore revocato della società Enrico Iemma.

Con ricorso ex art. 84 d.P.R. 115/2002, depositato il 28 giugno 2008 e notificato il 17 settembre 2008, Enrico Iemma ha proposto opposizione contro i due decreti di liquidazione. Con sentenza n. 764/2014, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, dato atto della “conversione dell’originario giudizio di opposizione in ordinario giudizio di cognizione”, in parziale accoglimento dell’opposizione ha dimezzato il compenso, liquidando la somma di euro 7.500.

2. Enrico Iemma ha appellato la sentenza in via principale, contestando la propria erronea condanna e chiedendo che fosse condannata al pagamento delle spese e del compenso la società Aurora s.r.l., Alfonsina Pantalena ha fatto valere appello incidentale, prima di tutto lamentando l’erronea assimilazione della figura dell’amministratore giudiziario a quella dell’ausiliario del giudice, con conseguente inammissibilità e improcedibilità della proposta opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002, instaurata oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 645 c.p.c.; l’appellante incidentale ha poi denunciato la “mancata motivazione del percorso che ha portato il primo giudice a operare un dimezzamento delle competenze liquidate in favore del commissario giudiziario”.

Con la sentenza 21 ottobre 2019, n. 1451, la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto di esaminare anzitutto il primo motivo del gravame incidentale, avente ad oggetto la questione della inammissibilità della opposizione al decreto di liquidazione, proposta secondo il rito di cui agli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002; la Corte ha reputato che l’amministratore giudiziario non possa essere qualificato ausiliario del giudice, per la natura stessa dell’attività che gli è demandata dal giudice, che si concreta nella gestione della società, così che il rimedio contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l’opera prestata non può consistere nell’opposizione prevista dal citato d.P.R., ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto, nel rimedio di carattere generale dell’art. 645 c.p.c.; considerato che il ricorso in opposizione è stato “irritualmente presentato secondo il criterio disciplinato dall’art. 84 di cui al d.P.R. suddetto, il motivo merita accoglimento e la sentenza impugnata va interamente riformata”, dovendosi riconoscere in favore di Pantalena le somme liquidate con i decreti del 15 e del 30 aprile 2008;

“resta conseguentemente assorbita – ha concluso la Corte d’appello – l’indagine sui restanti motivi dell’appello incidentale e di quello principale”.

3. Avverso la sentenza Enrico Iemma ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso Alfonsina Pantalena. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso contesta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”: la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione “urta contro il chiaro disposto del decreto dei compensi”, che espressamente qualifica Pantalena quale ausiliario del giudice, così che l’opposizione non poteva che essere proposta dal ricorrente che nelle forme previste dall’art. 84 del d.P.R. 115/2002, e questo anche ove il Tribunale avesse errato nella suddetta qualificazione; per completezza, va segnalato, in relazione al termine di cui all’art. 641 c.p.c., che i decreti di liquidazione non sono stati notificati al ricorrente e che, in ogni caso, il giudizio di primo grado si è svolto secondo le norme del processo ordinario di cognizione.

Il ricorso è fondato. Nel decreto di liquidazione del 15 aprile 2008 il Tribunale di Salerno ha ritenuto come, “ai sensi degli artt. 49 e segg. d.P.R. 115/2002, che fanno riferimento agli ausiliari del giudice e non più, come la legge 319/1980, ai consulenti, periti e interpreti, l’amministratore giudiziario rientri tra i suddetti ausiliari del magistrato, ai quali il compenso vada liquidato in forza della tabella di cui al d.m. 30 maggio 2002”. Il Tribunale ha pertanto ricondotto la fattispecie in esame - richiesta di liquidazione del compenso da parte di un amministratore giudiziario - all’ipotesi della richiesta di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, disciplinata dall’art. 83 del d.P.R. 115/2002.

Di conseguenza, e indipendentemente dalla correttezza della qualificazione operata dal Tribunale (al riguardo si veda Cass. n. 18080/2013), il ricorrente ha validamente proposto l’opposizione ai sensi dell’art. 84 del d.P.R. 115/2002. Secondo il “fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità”, “l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un dato provvedimento giurisdizionale va fatta in base al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta data dal giudice che quel provvedimento ha reso, indipendentemente dall'esattezza di tale qualificazione” (in questi termini la pronuncia delle sezioni unite n. 3599/2003), principio che va esteso al caso della opposizione a decreto, pur non trattandosi di impugnazione in senso proprio.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno che, ferma l’ammissibilità della opposizione, si pronuncerà sui motivi di merito dell’appello principale e di quello incidentale, considerati assorbiti dalla sentenza impugnata, nonché sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di S