Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33538/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal; no further costs or judgment rendered.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33538/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal because the appellant voluntarily withdrew the request before the hearing. The appellant, Minerva Art Engineering, had previously lost an appeal against a lower court ruling rejecting their claim for consulting fees. The court ruled that the withdrawal perfected the abandonment of the case without requiring a final judgment on the merits or the imposition of additional costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of a cassation appeal perfects the abandonment of the request, precluding any further judgment on the merits and excluding the application of the additional unified contribution for the losing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal cassation appeal abandonment of request unified contribution procedural dismissal costs allocation legal representation sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Che, come affermato tra le ultime nella pronuncia 34025 del 2023, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Che, come affermato tra le ultime nella pronuncia 34025 del 2023, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 360 c.p
Premesso: Che Minerva Art Engineering Communications srl in liquidazione ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 34025 del 2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15757/2019 R.G. proposto da : MINERVA ART ENGINEERING COMMUNICATIONS SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati PITZOLU ANNA MARIA (PTZNMR61R54H501V), SANINO MARIO (SNNMRA38E03H501M) -ricorrente- contro ICM SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio dell’avvocato MINUCCI STEFANO (MNCSFN70L02H501W) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SPAZZINI PATRIZIA (SPZPRZ61C57L878P), ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO (LBRNNG48M03A377V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7097/2018 depositata il 12/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO; Dato atto della requisitoria del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso: Che Minerva Art Engineering Communications srl in liquidazione ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c. nei confronti di ICM spa avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n.7097 del 2018, di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale è stata respinta la domanda della Minerva di pagamento del corrispettivo per l’attività di consulenza di cui al contratto 21/6/2013;

Che la ICM si è difesa con controricorso; Che la PG ha depositato requisitoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; Che in prossimità dell’adunanza camerale del 12/12/2024, l’avv. Anna Maria Pitzolu, in forza del poteri alla stessa conferita dalla ricorrente con la procura speciale agli atti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate; Che la controricorrente, con atto sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori, ha dichiarato di accettare la rinuncia, a spese compensate; Ritenuto: Che, in tal modo, ex artt.390 e 391 c.p.c., si è perfezionata la rinuncia al ricorso, senza che residui la statuizione sulle spese;

Che, come affermato tra le ultime nella pronuncia 34025 del 2023, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica,

P.Q.M.

D