Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs against appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The court found that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to proceed with the cassation proceedings. Consequently, the judgment ordered the extinction of the case and assigned all litigation costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10796/2024 R.G. proposto da : NATALI ALESSANDRA, PIERDOMENICO SIMONE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE DON LUIGI STURZO N. 9, presso lo studio dell’avvocato MANNUCCI ANDREA che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FERRANTE STEFANO, STALLONE ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI N. 210, presso lo studio dell’avvocato SCHILIRO' ANTONIO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6916/2023depositata il 27/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Antonio Schilirò dichiaratosiantistatario. Così deciso in Roma,il 1