Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Pietro Mazzoni Ambiente Spa, did not act to preserve the right to a decision after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished, with costs assigned to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.233/2021 R.G. proposto da : FALLIMENTO PIETRO MAZZONI AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato GIZZI MASSIMO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI ANDREA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCONI ELISABETTA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2394/2020depositata il 18/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 12