Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, represented by Guariero and Toso, argued against Pentafin SpA and UnipolSai Assicurazioni SpA regarding a prior appellate judgment, but remained silent on the procedural proposal. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under Italian civil procedure law, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case termination within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4686/2021 R.G. proposto da : GUARNIERO GIULIO CESARE, TOSO GIULIA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato PECORARO LUCA -ricorrente- contro PENTAFIN SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE ANTONIO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZABEO ALFREDO -controricorrente- e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.3232/2020depositata il 07/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in