Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Mr. Piritore, did not request a decision on the settlement offer, while the respondents, represented by Mr. Buffa, sought dismissal of the appeal. The court ruled that silence on a settlement offer constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11414/2024 R.G. proposto da : LIPARI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ALCAMO VIA V.NARICI 20 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PIRITORE ACHILLE (PRTCLL55H29G273E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LI CAUSI MARIANNA, LI CAUSI ANTONINO, elettivamente domiciliati in MARSALA VIA GIOVANNI AMENDOLA, 35, presso lo studio dell’avvocato BUFFA VITO (BFFVTI71T13D423S) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.407/2024 depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario