Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved Ferraro and Macrì challenging a Milan Court of Appeal judgment against Macrì siblings, with the appellant remaining silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11883/2024 R.G. proposto da : FERRARO FRANCESCA, MACRÌ GIACOMO ANTONIO, elettivamente domiciliati in MILANO VIA PODGORA 10, presso lo studio dell’avvocato DE RUBERTO ANIELLO (DRBNLL55P07F839I) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MACRÌ EMILIA BARBARA, MACRÌ CLARA EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA, 121, presso lo studio dell’avvocato BONOTTO MARCELLO (BNTMCL57A02H501X) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TESTORI GIOVANNI (TSTGNN32S22F205G), TESTORI ACHILLE (TSTCLL61A25F205O) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3096/2023 depositata il 06/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg