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Ordinanza — n. 33006/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's improper cost allocation in civil procedure for delay. The court found the lower court erred in compensating costs without reciprocal loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33006/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal against the Brescia Court of Appeal's decision regarding a claim for equitable compensation for procedural delay. The appellant argued the lower court violated civil procedure rules by failing to properly allocate litigation costs between the parties. The court ruled that the appellate court incorrectly compensated costs without establishing reciprocal loss, as the partial acceptance of the claim did not justify such an outcome under the relevant statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The court established that partial acceptance of a claim does not automatically create reciprocal loss, and cost compensation requires specific statutory conditions absent mutual defeat.

Parole chiave

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equitable compensation procedural delay litigation costs reciprocal loss civil procedure cost allocation appellate review spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e 385 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.
Art. 92 c.p.c.
artt. 91 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 91 c.p.c..
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite del 31/10/2022 n. 32061
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26832/2022 R.G. proposto da: MUZZONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC de l difensore iscritt o nel REGINDE , avvocato TORRE MICHELE (TRRMHL66M03I452W)che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente- avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 152/2022 depositatoil 11/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare proposta da Muzzoni Francesco contro il Ministero della Giustizia. La Corte d’appello di Brescia, riformando il decreto del Consigliere delegato, che aveva accolto il ricorso, rigettòla domanda. Il ricorso per cassazione proposto da Muzzoni Francesco venne accolto con ordinanza n. 16753/2022 di rinvio alla Corte d’appello di Brescia, che, con decreto dell’11.10.2022, confermò l’originario decreto del Consigliere Designato del 26.11.2020 e condannò il Ministero al risarcimento del danno nella misura di € 1.920,00, oltre interessi, compensando integralmente le spese di lite.

Francesco Muzzoni ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia haresistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 91 c.p.c.. e 385 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello di omesso di liquidare la fase del giudizio di opposizione. Il motivo è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello ha liquidato in favore di Muzzoni Francesco le spese del giudizio di cassazione, ma non anchele spese della precedente fase, comprensiva del giudizio di opposizione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 385 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello compensato le spese di lite del giudizio di riassunzione ritenendo erroneamente che la domanda di equa riparazione fosse stata parzialmente accolta mentre il Ministero sarebbe soccombente.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte d’appello ha compensato le spese di lite del giudizio in assenza dei presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., che ammette la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Né, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza del 31/10/2022 n.32061, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dar luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92, comma 2 c.p.c.

Nel caso di specie, nonostante fosse stata accolta la domanda di equa riparazione, la Corte d’appello ha compensato le spese di lite senza adeguata motivazione, né il parziale accoglimento della domanda consentiva la compensazione delle spese. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Il decreto impugnato va cassato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà al riesame delle spese alla luce dei principi sopra illustrati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Brescia,in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d