Cassation court allows Ministry's opposition, declaring ineffective a correction decree notified late under Law 89/2001.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice successfully opposed a lower court decree correcting a material error in a damages award, arguing the notification occurred after the statutory deadline. The court found the correction addressed a clear clerical discrepancy rather than a substantive doubt, meaning the thirty-day limit for notification under Law 89/2001 had expired. Consequently, the cassation court quashed the appellate decree and declared the correction ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 della L. n. 89/2001; Art. 287 c.p.c.: A correction decree for a material error is ineffective if not notified within thirty days of filing, as such corrections do not reopen ordinary appeal terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25309/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege; -ricorrente- contro PUTELLI GIUSEPPINA MARGHERITA, PUTELLI GIANCARLO, TABONI COLOMBA; -intimati- avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 320/2020 depositata il31/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Putelli Giancarlo, Giuseppina Margherita e Taboni Colomba, in qualità di eredi di Putelli Faustino chiesero alla Corte d’appello di Brescia la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2 della L.n. 89/2001, derivanti dall’irragionevole durata di un giudizio civile.
Il Giudice Designato, con decreto n . 1718/2021 del 29.6.2021 , accolse il ricorso e condannò il Ministero alle spese di lite, omettendone tuttaviala determinazione dell’importo. I ricorrenti proposero ricorso ex art. 287 c.p.c. per la correzione del decreto, che la Corte d’appello accolse, con decreto n. 3117 del 30.12.2021, in cui indicò l’importo delle spese di lite. Propose opposizione il Ministero della Giustizia deducendo, per quel che ancora rileva in questa sede, l’inefficacia del decreto perché notificato oltre i termini previsti dall’art. 5, comma 2 della L. n. 89/2001.
Con decreto n. 160/2022, la Corte d’appello di Brescia rigettò l’opposizione. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia sulla base di due motivi. Putelli Giancarlo, Giuseppina Margherita e Taboni Colomba non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 5, comma 2 della L. n. 89 del 2001, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il termine di trenta giorni per la notifica del decreto del Consigliere delegato decorresse dalla data di comunicazione del provvedimento di correzione mentre, avendo il provvedimento di correzione natura amministrativa, non sarebbe idoneo a riaprire i termini di impugnazione; di conseguenza, il termine di notifica decorrerebbe dal deposito del decreto da parte del Giudice Designato e non dal provvedimento di correzione dell’errore materiale.
Il motivo è fondato. L’art. 5 della Legge n.89 del 2001 espressamente prevede che il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione debba essere notificatoper copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. Il comma secondo stabilisce che il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. Questa Corte, in un precedente avente ad oggetto la medesima fattispecie, ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’acquiescenza al decreto prevista dal comma 3 dell'art. 5 della Legge n. 89 del 2001 rende improponibile l’opposizione ma non impedisce affatto l'avvio del procedimento dicorrezione di errore materiale che non è certo un rimedio impugnatorio, ma di mera natura amministrativa.
Poiché il termine previsto dall'art.5, comma 2 della l egge n. 89 del 2001 è un termine perentorio, non disponibile, né discrezionale, in caso di mancato rispetto del medesimo, il decreto è inefficace e la domanda non può essere riproposta. Deve, pertanto, escludersi che il termine per la notificazione del decreto decorra dallacorrezione di errore materiale, atteso che una tale conclusione, oltre a confliggere con il dato testuale della disposizione, potrebbe integrare gli estremi di un escamotage per rientrare automaticamente in termine, in caso di tardività della notificazione (Cass., sez.
II, 08/08/2019 n.21206 non massimata). Del resto, secondo i principi generali in tema di decorrenza dell’impugnazione, l’orientamento consolidato di questa Corte è nel senso che l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione (Cass., Sez. II, 10.4.2018 n. 8863). L'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione. (Cass.,sez.
I, 20/10/2014 n.22185). Nel caso di specie, la correzione del decreto del Consigliere Delegato riguardava un mero errore materiale, secondo il dictum delle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 16415/2018, hanno affermato il principio secondo cui, in caso di mancata quantificazione nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura dicorrezione degli errori materiali di cui agliartt. 287 c.p.c. e segg., per ottenerne la liquidazione.
Il decreto del Giudice Designato del 29.6.2021 è stato notificato il 12.1.2022, dopo il provvedimento di correzione dell’errore materiale del 30.12.2021, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n.89 del 2001, previsto a pena di inefficacia del decreto. E’ assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, con cui si deduce la violazione dell’art.2, comma 2 sexies, lett.b) e c) della Legge n.89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728, e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto; il decreto impugnato va cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia deve essere accolta e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’inefficacia del decreto, emesso dal Consigliere Delegato della Corte d’appello di Brescia n. 1718/2021 del 29.6.2021. Le spese di lite del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'Amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass.,sez.
II, 11/09/2018 n.22014; Cass. n. 5859 del 2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia del decreto emesso dal Consigliere Delegato della Corte d’appello di Brescia n. 1718/2021 del 29.6.2021; condanna Putelli Giancarlo, Giuseppina Margherita e Taboni Colomba alle spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in € 1.900,00 ed alle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.250,00, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consi