Cassation appeal dismissed for non-procedibility due to failure to produce the appealed second-instance judgment copy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a copy of the second-instance judgment within the statutory deadline. The appellant, Edilmarittima S.A.S., challenged a lower court ruling against three individuals but did not provide the necessary document to the registry. Consequently, the court ruled that without the original text, the specific grounds of the contested decision could not be verified, rendering the appeal procedurally impossible to examine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The failure to produce a copy of the appealed second-instance judgment constitutes a ground for non-procedibility of the cassation appeal, as it prevents the court from verifying the object of the controversy and the reasons supporting the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ANZA sul ricorso n. 11798/2021R.G. proposto da: EDILMARITTIMA S.A.S., p.i. 01275050837, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Bongiorno, con domicilio digitale avv.antoniobongiorno@pec.giuffre.it ricorrente contro CAPRI’ ANTONINO, CATARRO MARIA, CAPRI’ MARIA GRAZIA intimati avverso la sentenza n. 465/2020della Corte d’Appello di Messina , udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 4 - 12 - 2024dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Edilmarittima s.a.s.ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,avverso la sentenza n. 465/2020 della Corte d’appello di Messina -della quale non ha prodotto copia e della quale non ha neppure dichiarato la data di pubblicazione- che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n.1716/2018 del Tribunale di Messina.
OGGETTO: improcedibilità del ricorso RG.11798/2021 C.C.4-12-2024 Antonino Caprì, Maria Catarro e Maria Grazie Caprì sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 4- 12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è improcedibile. La ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza impugnata nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., come risulta dallanota di iscrizione a ruolo e dal ricorso, nei quali non è indicata la produzione della sentenza, e dalla diretta verifica del fascicolo d’ufficio , nel quale non si rinviene la sentenza impugnata; in tal senso è anche l’attestazione eseguita dal cancelliere in data 4-12-2024e inserita nel fascicolo d’ufficio.
C iò comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 co. 2n. 2 cod. proc. civ., in quanto la sentenza non è nella disponibilità del giudicante perché non prodotta neppure dalla parte resistente, rimasta intimata. E’ già stato enunciatoil principio secondo il quale la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 cod. proc. civ.soltanto nel caso in cui non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (Cass.
Sez. 6-5 5-6- 2018 n. 14426 Rv. 649204-01, Cass. Sez. 1 8-7-2020 n. 14347 Rv. 658386-01);invece, comporta l’improcedibilità anche il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata (Cass. Sez. 5 25-9-2024 n. 25633 Rv. 672383-01). Quindi, la mancata produzione della copia della sentenza impugnata, per definizione mai tale da consentire una qualchediretta conoscenza dell’atto , può rimane re priva di conseguenze solo nel caso in cui la produzione sia eseguita dalla controparte,secondo l’indirizzo che esclude l’improcedibilità in questa ipotesi (Cass.
Sez. 2 24-4-2024 n. 11043 Rv. 670889-01, Cass. Sez. 5 14-2-2019 n. 4370 Rv. 652595-01). 2.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità , essendo le controparti intimate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Cortedichiara improcedibile il ricorso. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrent e di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile