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Decreto — n. 32809/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 32809/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Eurotex S.A.S., had not responded to the opposing party's request for early judgment, leading the court to deem the appeal a renunciation. Consequently, the proceedings terminated, and the applicant was ordered to pay the procedural costs of 750 euros to the Ministry of Justice.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the liability of the applicant for all associated costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule procedural renunciation costs allocation early judgment request tempestività dell'inoltro opposizione tardiva proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17716/2024 R.G. proposto da: EUROTEX S.A.S. di Stefan Wilma Nadia; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – Avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. cronol. 460/2024 dell’8 marzo 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380- bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato