Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of the proposed early judgment definition. The appellant, RAGONE ANTONIO, did not act to preserve the appeal rights after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs totaling 750 euros to the Ministry of Infrastructure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed early definition of the judgment within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings, with the appellant condemned to pay the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6582/2023 R.G. proposto da: RAGONE ANTONIO; -ricorrente – contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’; -controricorrente – Avverso la sentenza n. 1701/2022 della Corte di appello di Salerno, pubblicata il 27 dicembre 2022 (e notificata il 7 gennaio 2023); Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del ricorrente che ha dato causa al procedimento, le quali si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carr