Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence; appellant condemned to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early termination. The appellant, Signoretti DUILIO, had filed the appeal against the Second Instance Court of Ancona but remained silent regarding the proposed definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed early termination of the cassation proceedings within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant condemned to pay the opposing party's costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16511/2024 R.G. proposto da: SIGNORETTI DUILIO; -ricorrente – contro LUNGARINI ALFREDO; -controricorrente - e VEMI ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE; -intimato – Avverso la sentenza n. 31/2024 della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 4 gennaio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore del controricorrente Lungarini Alfredo - delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; rilevato che non occorre, invece, adottare alcuna pronuncia sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e la srl Vemi IVG, essendo quest’ultima rimasta intimata;
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Lungarini Alfredo, delle spese di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato