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Decreto — n. 32788/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for early case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 32788/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to respond to the court's proposal for early case definition within the required forty-day period. The respondent, representing the municipality of Castelvenere, did not engage in any defensive activity at this stage of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under the relevant procedural articles, leading to the formal extinction of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the respondent fails to request a decision on the court's proposal for early termination within the prescribed time limit, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction early case termination failure to respond procedural default deemed withdrawal abbandono del procedimento revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15507/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI CASTELVENERE; -ricorrente – contro VITELLI ALBA EMILIA; -intimata – Avverso la sentenza n. 246/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 1° febbraio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380 - bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato