Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties settled via agreement extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual settlement agreement between the parties. Although the lower court had ordered a detailed accounting of inheritance assets and awarded sums to certain heirs, the appellants voluntarily withdrew their request for cassation. The court ruled that this withdrawal, formalized in a single act, legally terminated the proceedings without a need for a formal judgment on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the special contribution obligation does not apply to withdrawn appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6369- 202 1 proposto da: MARESCA GELSOMINA, in proprio e nella qualità di erede di ESPOSITO GIULIO, MARESCA RAFFAELA, DELL’AMURA LUIGI, elettivamente domiciliatiin Roma, via Ofanto n. 18 , presso lo studio dell'avv . Antonio Esposito, rappresentati e difes i dall'avv . Gaetano Ruggiero , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro APREA ANNA, MARESCA GIOVANNINA, nella qualità di eredi di MARESCA GIOVANNI, elettivamente domiciliate in Roma, v ia Picardi 4/C, presso lo studio dell’avv.Diego Iodice/Gaito Iodice, rappresentate e difese dagli avv .
Antonio Iodice e Maria Iodice , giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti – Ric. 2021 n.6369sez. S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 2 - e contro ESPOSITO NICOLA, ESPOSITO CATERINA ANTONIETTA, nella qualità di eredi di MARESCA GIUSEPPINA; ESPOSITO CIRO ed ESPOSITO FILIPPO, nella qualità di chiamati all’eredità di ESPOSITO GIULIO -intimati - avverso la sentenza n. 4464/2020della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - con atto di citazione dell’11/3/2014 , Nicola Esposito e Caterina Antonietta Esposito, nella qualità di eredi di Giuseppina Maresca, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1031/2013 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, tra l’altro, è stata dichiarata inammissibile la domanda di rendiconto da loro avanzata nei confronti dei coeredi rimasti nel possesso esclusivo dei beni ereditari; - con sentenza n. 4464/2020, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio con Gelsomina Maresca, in proprio e nella qualità di erede di Giulio Esposito, Raffaela Maresca, Luigi Dell’Amura e con Giovanni Maresca che ha proposto appello incidentale sulle spese, nonché nella contumacia di Ciro Esposito e Filippo Esposito, nella qualità di chiamati all’eredità di Giulio Esposito, ha accolto la domanda di rendiconto e condanna to in conseguenza Gelsomina Maresca al pagamento, a tale titolo, della somma di Euro 23.598,86 a favore di Nicola Esposito e Caterina Antonietta Esposito, nella qualità di eredi di Giuseppina Maresca e della stessa somma a favore di Giovanni Maresca; in accoglimento dell’appello incidentale, ha altresì modificato la statuizione sulle spese;
Ric. 2021 n.6369sez. S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 3 - - avverso questa sentenza Gelsomina Maresca, in proprio e nella qualità di erede di Giulio Esposito, Raffaela Maresca, Luigi Dell’Amura hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contestando, in particolare, la mancata dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale di Giovanni Maresca e denunciando la violazione dei parametri di liquidazione delle spese; - Anna Aprea, Giovannina Maresca, nella qualità di eredi di Giovanni Maresca hanno resistito con controricorso;
Nicola Esposito e Caterina Antonietta Esposito, nella qualità di eredi di Giuseppina Marescae Ciro Esposito e Filippo Esposito, nella qualità di chiamati all’eredità di Giulio Espositonon hanno svolto difese; -con separati e successivi atti, le ricorrenti ha nno rinunciato al ricorso con due accord i transattiv i stragiudizial i intervenut i nelle more del presente giudizio, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -i controricorrenti hanno sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);
Ric. 2021 n.6369sez. S2 - ud. 26 - 11 - 20 21 - 4 - p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell