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Ordinanza — n. 32715/2024 — snciv Generato dall'IA

Lawyer's fee claim dismissed due to statute of limitations; Court orders retrial on oath evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32715/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed a lawyer's appeal against a lower court's dismissal of a fee claim based on the statute of limitations. The lower court rejected the claim because the lawyer failed to prove non-payment and found no mandate contract, noting the client had issued a separate power of attorney for each instance. The Supreme Court held that the lower court erred by failing to evaluate the admissibility of the lawyer's request for a decisive oath from the client regarding payment status.

Regesto Legislator

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Art. 2956 c.c.; Art. 2959 c.c.; The court must evaluate the admissibility of a request for a decisive oath when a statute of limitations defense is raised, rather than dismissing the claim solely for lack of proof of non-payment.

Parole chiave

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statute of limitations lawyer's fee claim decisive oath evidence mandate contract statute of limitations defense azione creditoria indennità adeguata indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2736 c.c.
Art. 2956 c.c.
La Corte di Appello, con l’ordinanza in epigrafe, ha respinto la domanda delcitato avvocato sul rilievo che, a fronte della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Buco ai sensi dell’art. 2956 c.c., lo stesso avvocato Staniscia non aveva provato di non essere stato pagato.
Art. 2959 c.c.
Se, per un verso, a norma dell'art. 2959 cod.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 233 c.p.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 2956 comma 2 c.c.
La Corte di Appello, con l’ordinanza in epigrafe, ha respinto la domanda delcitato avvocato sul rilievo che, a fronte della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Buco ai sensi dell’art. 2956 c.c., lo stesso avvocato Staniscia non aveva provato di non essere stato pagato.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 29822 del 18/11/2019
Cass. Sez. 2, ordinanza n. 23751 dell'1/10/2018
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24503/2022 R.G. proposto da : STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C),che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro BUCO PASQUALINO; -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. cronol. 2372/2022 del18/07/2022 – RG n. 113/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premessoche:

1. l’avvocato Nicola Staniscia ha chiesto alla Corte di Appello di Perugia di condannare Pasqualino Buco al pagamento del compenso per l’attività difensiva espletata per suo conto in rifermento ad una istanza di liquidazione di equo indennizzo (per irragionevole durata di un processo) e in riferimento al ricorso per cassazione contro il decreto di solo parziale accoglimento della suddetta istanza. La Corte di Appello, con l’ordinanza in epigrafe, ha respinto la domanda delcitato avvocato sul rilievo che, a fronte della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Buco ai sensi dell’art. 2956 c.c., lo stesso avvocato Staniscia non aveva provato di non essere stato pagato. La Corte di Appello ha aggiunto che non era “possibile riscontrare nella vicenda in oggetto la presenza di un contratto di mandato tra l’avvocato Staniscia e il Buco, in quanto, in realtà, sia per il ricorso dinanzi alla Corte di Appello sia per il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il predetto Buco ha rilasciato una differente procura alla lite da valere per quel singolo giudizio”;

2. l’avvocato Staniscia ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza con tre motivi. Pasqualino Buco è rimasto intimato; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2736 e 2956 ss. c.c. nonché degli artt. 112, 115, 116 e 233 c.p.c. per avere la Corte di Appello implicitamente ed erroneamente rigettato l’istanza di esso ricorrente di deferire al Buco il giuramento decisorio sul fatto che avesse pagato le somme da lui pretese in relazione ai due giudizi presupposti;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 2956, 2959 e 2946 c.c. per avere la Corte di Appello omesso di “motivare sulla questione di inammissibilità della eccezione di prescrizione ex adverso proposta”. Il ricorrente riporta il testo dell’eccezione: “si eccepisce l’intervenuta prescrizione ex art. 2956 comma 2 … il procedimento innanzi alla Corte di Appello si è concluso con decreto dell’8.3.2012 … innanzi alla Corte di Cassazione con sentenza 8.2.2013 rispettivamente ad oltre dieci anni e oltre nove anni dall’avvenuta notifica della domanda”.

Sostiene il ricorrente che l’eccezione così formulata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile essendovi commistione tra prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva evocata in riferimento al termine decennale. Sostiene, poi , che l’eccezione di prescrizione presuntiva avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile anche per il fatto che l’eccipiente aveva omesso di dichiarare espressamente di avere pagato il compenso richiestogli. Lamenta infine che il termine di prescrizione estintiva sarebbe stato tempestivamente interrotto;

3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1703 ss. c.c. Viene censurata l’affermazione della Corte di Appello per cui, essendovi solo la procura alle liti, non era “possibile riscontrare la presenza di un mandato” difensivo dato dal Buco al ricorrente;

4. per ragioni di priorità logico-giuridica, i motivi devono essere esaminati in questo ordine: per primo il terzo giacché esso attiene alla sussistenza del rapporto negoziale a base della pretesa del ricorrente; poi il secondo, attenendo all ’ ammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva in accoglimento della quale la Corte di Appello ha deciso; infine, il primo, riguardando l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’eccezione non sarebbe stata superata. 4.1 Il terzo motivo è fondato. Premesso che, come è stato da questa Corte già precisato, “la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato” (Cass.

Sez. 2, ordinanza n. 6905 del l’ 11/03/2019), nel caso di specie la Corte di Appello, pur avendo evidenziato che l’unica eccezione sollevata dal Buco contro la pretesa dell’avvocato Staniscia era legata alla presunzione di prescrizione ex art. 2956 c.c., ha ritenuto, contrariamente a quanto avrebbe dovuto presumere, che dalla esistenza della procura non fosse “possibile riscontrare un contratto di mandato”. 4.2. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile, in primo luogo, per la parte in cui si sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dal Buco in quanto formulata in modo asseritamente tale da non rendere chiaro se si trattasse di eccezione di prescrizione ordinaria o di prescrizione presuntiva.

E’ stato già precisato che “la parte che eccepisce in giudizio laprescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quellaestintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quellapresuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi; in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (Cass.

Sez.6 - 2,ordinanza n. 29822 del 18/11/2019). La Corte di Appello di Perugia ha chiaramente inteso l’eccezione come riferita alla prescrizione presuntiva. Il motivo è inammissibile, in secondo luogo, per la parte in cui si sostiene che la prescrizione estintiva sarebbe stata interrotta tempestivamente. Per questa parte il motivo è del tutto scollegato dal contenuto dell’ordinanza impugnata atteso che in questa si parla esclusivamente di prescrizione presuntiva e non di prescrizione estintiva. Il motivo è infondato per la parte in cui si sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dal Buco in quanto formulata senza che fosse stato espressamente dall’eccipiente affermato di avere pagato il debito.

Se, per un verso, a norma dell'art. 2959 cod. civ., l’eccezione diprescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e se, per altro verso, “le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione diprescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essereincompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa” (Cass.

Sez. 2, ordinanza n. 23751 dell’1/10/ 2018), per altro verso ancora, nessuna norma e nessuna regola logica impone che l’eccezione sia unita alla espressa dichiarazione dell’avvenuto pagamento; 4.3. il primo motivo di ricorso è fondato. A fronte della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Buco, l’avvocato Staniscia aveva formulato i capitoli - riprodotti in ricorso- di prova per giuramento decisorio da deferirsi al debitore. La Corte di Appello avrebbe dovuto valutarne l’ammissibilità e concludenza e non affermare, senza dar conto di avere svolto tale valutazione, che l’avvocato Staniscia “non ha fornito la prova di non essere stato pagato”;

5. in conclusione il primo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, il secondo va rigettato. L’ordinanza impugnata deve essere cassata in riferimento ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa l’ordinanza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia