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Ordinanza — n. 32687/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late waiver lacking required formal requirements under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32687/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendants' waiver of the case failed to meet specific formal requirements under Article 390 of the Civil Procedure Code. Although the lawyers representing the parties signed a document stating the parties had reached an agreement and lost interest in the lawsuit, the waiver was not signed personally by the clients as mandated by law. The Court ruled that despite the formal defect, the document unambiguously expressed a lack of interest, rendering the appeal inadmissible for this reason.

Regesto Legislator

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Art. 390 co. 2 cod. proc. civ.; An act of waiver lacking formal requirements for declaring the case closed still expresses a univocal lack of interest, rendering the appeal inadmissible for supervening absence of interest.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest formal requirements waiver supervening absence interest civil procedure code restituzione dell'assistenza sociale compensazione nel fallimento divieto di accettare regali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co. 2 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia al ricorso non è rispettoso dei requisiti di forma impostidall’art. 390 co.2 cod.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
Art. 13 co. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
art. 390 cod. proc. civ
649019, per il caso di rinuncia mancante dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 390 cod. proc. civ.).

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 10-12-2020 n. 28182
Cass. Sez. L 12-11-2020 n. 25625
659710-01, per il caso di rinuncia tardiva, Cass. Sez. L 12-11-2020 n. 25625 Rv.
Cass. Sez. 6-5-2018 n. 14782
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20523/2020 R.G. proposto da: D’ALBA FRANCESCA, c.f.DLBFNC73M47Z133J, FILIPPI RAFFAELE, c.f. FLPRFL68H06F101Y, rappresentat i e difes i dall’avv. Lucio Caprioli, dall’avv. Agnese Caprioli e dall’avv. Francesco Zacheo , con domicilio digitale caprioli.lucio@ordavvle.legalmail.it, caprioli.agnese@ordavvle.legalmail.it, zacheo.francesco@ordavv.le.legalmail.it ricorrenti contro PICONESE CATERINA, c.f. PCNCRN41H46F101V , rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Paladini, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.Stefano Ruggiero nel suo studio in via di Santa Costanza n. 2 controricorrente avverso la sentenza n. 331/2020 della Corte d’appello di Lecce depositata il 9-4-2020, OGGETTO: donazione R.G.20523/2020 C.C. 26-11-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26- 11-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: 1.La sentenza n. 331/2020 pubblicata il 9 - 4 - 2020 della Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto l’appello proposto da Caterina Piconese alla sentenza n. 1405/2017 del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato risolte per inadempimento del modus le donazioni di cui all’atto del notaio Sabiaa favore della stessa Piconese e l’aveva condannata a pagare ai convenuti Francesca D’Alba e Raffaele Filippi Euro 6.000,00; per l’effetto la Corte d’appello ha rigettato la domanda volta a ottenere la risoluzione delle donazioni. 2.Avverso la sentenza Francesca D’Alba e Raffaele Filippi ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.

Caterina Piconeseha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 2 - 9 - 2024 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale dichiarazione di a ccettazione de lla rinuncia a spese compensate. All’esito della camera di consiglio del 26 - 1 1 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia al ricorso non è rispettoso dei requisiti di forma impostidall’art. 390 co.2 cod. proc. civ. La dichiarazione di rinuncia è stata eseguitacon atto di data 6-8- 2024 sottoscritto dall’avv.

Francesco Zacheo, ma non dai ricorrenti personalmente,con contestuale accettazione dell’avv. Mauro Paladini. All’avv. Francesco Zacheo è stata conferita dai ricorrenti procura speciale per il giudizio di cassazione in data 29-7-2024, depositata il 30-7-2024 contestualmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, nella qualesi dà atto della revoca del mandato al precedente difensore avv. Vincenzo Caprioli (ma non ai difensori Lucio Caprioli e Agnese Caprioli). Però la procura conferita all’avv. Francesco Zacheo riguarda la proposizione del ricorso per cassazione, con testuale riferimento a “ogni più ampio potere e facoltà di legge”, ma nessun richiamo al mandato speciale necessario per rinunciare al ricorso secondo la previsionedell’art. 390 co.2 cod. proc. civ.

Per questo sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale l’atto di rinuncia, seppure per qualsiasi ragioni privo dei requisiti necessari per comportare la dichiarazione del giudizio di cassazione, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (Cass. Sez. U 10-12-2020 n. 28182 Rv. 659710-01, per il caso di rinuncia tardiva, Cass. Sez. L 12-11-2020 n. 25625 Rv. 659543-01 e Cass. Sez. 6-5 7-6-2018 n. 14782 Rv. 649019, per il caso di rinuncia mancante dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 390 cod. proc. civ.).

Per di più n ella fattispecie nell’atto di rinuncia i difensori danno testualmente atto che le parti non hanno interesse alla prosecuzione della causa per avere raggiunto un’intesa. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. 2.Si compensano le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo raggiunto dalleparti. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera