Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32673/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, declaring proceedings extinguished and ordering appellant to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32673/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's late withdrawal of the appeal against the Court of Appeal's judgment. The lower courts had previously rejected the claim of simulated donation and revocation for ingratitude, finding the appellant had missed the one-year revocation period. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs totaling €2,700.00.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal after the judgment has been served but before the contrary party accepts the withdrawal, the proceedings are declared extinguished and the withdrawing party is condemned to pay the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs contrary party acceptance Cassation procedure acquisto del possesso legato di cosa altrui prova della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14642-2021 proposto da: KATZ CLAUDIA REGINE, rappresentata e difesa dagli avvocat i LUIGI CIMINO e GIANLUCA DI BLASI giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro WESSELY DOMINIC WALER BRUNO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDRE’ CASTELLI, CARLO MALOSSI e DANTE PICCA, giusta procura in calce al controricorso; – c ontroricorrente – Ric. 2021 n. 14642 sez. S2 -ud. 26-11-2024 -2- avverso la sentenza n. 777/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/03/2021; lette le memorie del controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Katz Claudia Regine, quale erede della defunta madre Annerose Friedrun Steiner, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Wessely Dominic Walter Bruno, Thoma Wolfgang Heinrich e Katz Eva Sibylle (altra coerede della Steiner), deducendo che in data 29 dicembre 1995 il Thoma aveva venduto alla Steiner ed al Wessely un appartamento in Venezia all’Isola della Giudecca, del quale la Steiner aveva acquistato l’usufrutto ed il Wessely la nuda proprietà. In realtà, nonostante la formale intestazione in capo ai due acquirenti, all’epoca coniugati, dei due diversi diritti, l’intero corrispettivo era stato versato solo dalla madre e che l’attribuzione della nuda proprietà al convenuto era frutto di una simulazione parziale e relativa, dovendo in realtà reputarsi che l’acquisto da parte del Wessely fosse riconducibile ad una donazione effettuata in suo favore dell’allora moglie.

Chiedeva quindi di accertare la nullità della donazione dissimulata in quanto priva della forma scritta imposta per la sua validità, ed in subordine che ne fosse dichiarata la revoca per ingratitudine, atteso che, la condotta del convenuto, in occasione del divorzio dalla madre, si connotava come gravemente ingiuriosa nei confronti della donante. Si costituiva il convenuto che contestava la fondatezza della domanda, ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare che, per Ric. 2021 n. 14642 sez. S2 -ud. 26-11-2024 -3- effetto del decesso dell’usufruttuaria, era divenuto pieno proprietario del bene, così che l’attrice, che era rimasta nel possesso dell’immobile, andava condannata alla restituzione dello stesso nonché alla condanna al pagamento di un’indennità per l’occupazione a far data dal giorno successivo alla morte dell’usufruttuaria.

Dichiarata la contumacia di Eva Katz, il giudizio era riassunto nei confronti di Eva - Maria Muller, erede del venditore Thoma, deceduto nelle more del giudizio. Il Tribunale adito rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale del convenuto, e la relativa sentenza era appellata da parte dell’attrice, cui resisteva il convenuto. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 777 del 24 marzo 2021 ha rigettato l’appello della Katz. Nel merito rilevava che si palesava infondata la censura con la quale l’attrice contestava il corretto apprezzamento delle prove, ai fini dell’accoglimento della domanda di simulazione.

La circostanza che il Thoma avesse riferito di aver ricevuto il prezzo della vendita dalla Steiner non dimostrava la donazione dissimulata, né rilevava il fatto che nel preliminare, concluso dalla sola Steiner, la stessa si fosse riservata la nomina di un terzo, facoltà poi esercitata allorché aveva designato il convenuto quale acquirente della nuda proprietà. In tal senso contava quanto emergeva dal contenuto dell’atto di vendita, essendo peraltro assente la controdichiarazione idonea a documentare l’accordo simulatorio. Né poteva ipotizzarsi, come già sostenuto dal giudice di primo grado, che fosse stata conclusa una donazione indiretta.

Ric. 2021 n. 14642 sez. S2 -ud. 26-11-2024 -4- Quanto alla domanda di revocazione per ingratitudine, la Corte distrettuale riteneva che l’attrice fosse decaduta, in quanto la dichiarazione di rievoca della donazione era intervenuta nel 2005, ben oltre un anno dal divorzio dal Wessely, e sebbene la Steiner fosse venuta a conoscenza della condotta infedele del marito già nel corso del procedimento di divorzio. Ciò implicava anche l’infondatezza della domanda di petizione ereditaria. In relazione al quinto motivo di appello, che investiva l’accoglimento della riconvenzionale, la sentenza di appello riteneva irrilevante la pronuncia con la quale il Tribunale di Venezia aveva in precedenza accolto la domanda possessoria della Katz, in relazione allo spoglio posto in essere dal Wessely, dopo la morte dell’usufruttuaria, in quanto l‘accoglimento di tale domanda non precludeva un diverso accertamento nel giudizio petitorio circa l‘esistenza di un legittimo titolo possessorio, la cui carenza giustificava la condanna al pagamento di un’indennità. 2.Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Katz Claudia Regine.

L’intimato resiste con controricorso, illustrato da memorie.

3. In data 17/09/2024 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia non risulta però essere stata accettata dal controricorrente, e per l’effetto il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., occorrendo però procedere alla regolamentazione delle spese che vanno poste a carico della ricorrente, come da dispositivo che segue. PQM Ric. 2021 n. 14642 sez. S2 -ud. 26-11-2024 -5- Dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge se dovuti. Così deciso nella camera di consiglio de