Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32667/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest and settlement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32667/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant lost her interest in the ruling. The parties had reached an agreement on the disputed property acquisition, leading the appellant to formally renounce the appeal. Consequently, no judgment on costs was issued as the opposing party did not defend itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when the appellant declares the loss of interest due to a settlement reached between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
loss of interest settlement extinguishment cassation appeal renunciation of appeal property acquisition usucapion dispute no costs ruling rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c. La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese e non trova applicazione l’art.
Art. 380-bis, ultimo comma c.p.c.
Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
art. 380-bis, comma 1 c.p
Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
art. 380-bis c.p
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
art. 390 c.p
L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21113/2023 R.G. proposto da : CERRINI LEOPOLDA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA VINCENZO BELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato ACCATTATIS ANTONIO,rappresentata e difes a dall'avvocato CAPRIO MARCELLO ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CERRINI ANNA, CERRINI CATERINA, CERRINI GIULIANA, LASUSCHI VILMA, RICCI ROBERTO; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 175/2023,depositata il 13/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Leopolda Cerrini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 13 marzo 2023, n. 175, che ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza di primo grado. La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Terni di accertare l'acquisto per usucapione di una quota di un immobile, domanda che è stata respinta dal Tribunale. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese in questa sede.

2. Con atto del 29 gennaio 2024 il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c. La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.

3. Con atto del 15 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno il proprio interesse alla pronuncia, avendo le parti trovato un’intesa sulla materia del contendere, e ha rinunciato al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese e non trova applicazione l’art. 380 bis ultimo comma cpc , non essendovi conformità tra proposta e decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale