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Ordinanza — n. 32638/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds where appellate court's decision rests on an unchallenged independent reason.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32638/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision was supported by an independent reason that the appellants failed to challenge. The appellants argued the appellate court erred by not citing the expert report, but the court found its ruling based on the minimal cost of removing an accessory building sufficient for access. Since the judgment was already justified by this unimpugned ground, the specific complaint regarding the expert report was legally absorbed and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; ove la sentenza sia sorretta da due o più ragioni distinte ed autonome, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa all'altra.

Parole chiave

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inadmissibility appeal independent reason judgment absorption procedural defect appellate review servitù di divieto di costruzione difetto di legittimazione dell'associazione servitù

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p.c.
SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs.
art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c.
art. 52 c.p.c.
art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
art. 96 co. 3 c.p.c.
Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 4.000,00in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.
art. 96 co. 4 c.p.c.
di € 4.000,00in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000,00in favore della cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p
SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c.
art. 1051 c.c
-Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1051 c.c., in relazione all’art.
art. 116 c.p
1051 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di indicare le ragioni che l’hanno portataa discostarsi, o comunque non recepire, le conclusioni fornite dal perito d’ufficio nella c.t.u.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 9611/2024
Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art.
Cass. 5102/2024
Italian court dismisses appeal due to failure to locate cited first-instance judgment document.
Cass. 9752/2017
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23055/2019 R.G. proposto da : COGO AGOSTINO, TREVISAN IRIDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CLITUNNO 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO STEFANO (GRGSFN65A27H501V) che li rappresenta e difende -ricorrenti – contro GABRIELLI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati MENEGHINI MAURO (MNGMRA53M01F442T) -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, COGO LORETTA, DESIO E ROBE' SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO - I intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1953/2019 depositata il14/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2008 Agostino Cogo , Loretta Cogo e Iride Trevisan domandarono al Tribunale di Vicenza la costituzione di servitù coattiva di passaggio da fondo intercluso, per consentire l'accesso di autocarri e quindi l'utilizzazione industrialeo artigianale prevista da un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. I convenuti chiesero il rigetto (alcuni di loro, domandarono in subordine l’indennizzo). Il Tribunale accolsela domanda, mentre la Corte di appello di Venezia (con sentenza n. 1953/2019) ha riforma to integralmente la decisione, rigettando le domande degli attori.

Ricorrono in cassazione Agostino Cogo e Iride Trevisan con due motivi. Resiste una delle parti convenut e (Gabrielli Spa) con controricorso,spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui resistela parte ricorrente con controricorso. Le altre parti sono rimasteintimate. Il consigliere delegato ha propo sto di definire il ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. I ricorrenti ne hanno chiestola decisione. Sono pervenute memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Del collegio fa legittimamente parte il Consigliere Dr. Stefano Oliva, che ha redatto la proposta di definizione.

Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della defi nizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullaproposta stessa » . 2. - Il primo motivo critica la sentenza perché nella valutazione dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passaggio non hafatto riferimento alla situazione concreta ed attuale dei fond i al momento della pronuncia della sentenza, bensì a quella che potrà risultare a seguito dell’attuazione del nuovo piano particolareggiato, adottato nel corso del giudizio di appello, che prevede la costruzione di una nuova strada che collegherà il fondo degli attori alla strada pubblica.

Si deduce violazione degli artt. 1051 co. 1 (passaggio coattivo) e 1055 (cessazione della interclusione c.c.). In particolare, si fa valere che l'art. 1051c.c. impiega il verbo al tempo presente «non ha uscita» e quindi impone di considerare sussistente in capo al proprietario di un fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo sul fondo vicino ogni qualvolta e fino a quando il fondo intercluso non goda effettivamente e concretamente di uno sbocco sulla pubblica via. Si aggiunge che dinanzi alla giustizia amministrativa pende un ri corso per l'annullamento del piano particolareggiatoe che sono state adottate valutazioni erronee (cioè, che nessuna opera di trasformazione del fondo potrà essere intrapresa se non nel quadro della complessiva trasformazione dell'area prevista dal piano particolareggiato, che la concessione del permesso di costruire l'edificio a cui sono interessati gli attori non potrà che prevedere quel tipo di accesso che è previsto nel nuovo piano particolareggiato). 3. -Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1051 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di indicare le ragioni che l’hanno portataa discostarsi, o comunque non recepire, le conclusioni fornite dal perito d’ufficio nella c.t.u. di primo grado. 4.

–Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello argomenta a pagina 9 e 10 della sentenza impugnata: «in ogni modo, l'attuale possibilità di transito (che, secondo le misurazioni del c.t.u. riportate a pagina 15 della relazione 11.5.2010, vede un restringimento a meno di 2 m etri in corrispondenza di un edificio accessorio adibito a garage che sorge sul retro dell'abitazione) potrebbe essere allargata in modo più che sufficiente per il transito dei mezzi destinati alla coltivazione del fondo mediante l'abbattimento del detto accessorio, con spesa e sacrificio per la proprietà Cogo minime, in modo tale da rendere, stante la possibilità di un accesso diretto alla via pubblica attraverso i fondi Cogo, del tutto ingiustificata l'imposizione di una servitù i fondi confinanti».

Tale argomentazione delineauna ragione sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata in modo autonomo rispetto alle parti impugnate dai motivi di ricorso. Essa non è stata attinta d a un o specifico motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove la sentenza sia sorretao da due (o più) ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra (o alle altre), poiché la progressiva formazione del giudicato -inerente al progredire delle istanze e al restringersi della portata delle censure – ha reso ormai definitivo il capo di sentenza de quo, sulla base della ragione non colpita dall’impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 5102/2024, 9752/2017). 4. - Rimane così logicamente assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui si era denunciata l’omessa pronuncia sul (oppure, in via subordinata, il mancato accoglimento del) primo motivo di appello. 5. -Il ricorso principale è dunque inammissibile .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art.93 co. 3 e 4 c.p.c.(l’esito del giudizio è in linea con la proposta: cfr. art. 380 bis cpc). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 4.000,00in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000,00in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della part