Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to material error correction and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Sebastiana Destro Pastizzaro's cassation appeal against her sister's property acquisition claim. The court declared the first ground inadmissible because the Court of Appeal had corrected a material error in the judgment, eliminating the alleged second operative provision that the appellant claimed violated procedural rules. Additionally, the court found the fourth ground inadmissible as the appellant failed to demonstrate a new interest in the matter after the error correction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal fees and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment has been corrected by the appellate court for a material error, thereby removing the alleged violation of procedural rules, and if the appellant no longer possesses a legal interest in the outcome.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4588/2021 R.G. proposto da : DESTRO PASTIZZARO SEBASTIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato DIONISI LORENA (DNSLRN67L57C351W) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: lorena.dionisi@avvocatienna.legalmailit -ricorrente- contro DESTRO PASTIZZARO CONCETTA, rappresentata e difes a dall'avvocato VIGNERA GIUSEPPE SILVIO (VGNGPP60D30L448Z) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: silvio.vignera@avvnicosia.legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2083/2020, pubblicata i l 2/12/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.decidendo sulla causa tra Concetta Destro Pastizzaro e la sorella Sebastiana per la dichiarazione della proprietà esclusiva, per maturata usucapione, di alcuni terreni siti in Maniace (CT) tra cui, in particolare quelli indicati in catasto al foglio 39, particella 184 e particella 428, formalmente comuni alle parti per diritto successorio, e per la divisione del restante patrimonio relitto dai genitori, il Tribunale di Catania dichiarava, per quanto interessa, che Concetta Destro Pastizzaro aveva usucapito la particella 428 e che Sebastiana Destro Pastizzaro aveva usucapito la porzione nord della particella 198 (poi divenuta n. 338).
La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 2083 del 19.11.2020, rigettava l’appello di Sebastiana Destro Pastizzaro confermando la decisione del Tribunale;
2. Sebastiana Destro Pastizzaro ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza di appello, con quattro motivi avversati da Concetta Destro Pastizzaro. Va precisato che, per evidente errore materiale la ricorrente ha, dopo il terzo motivo di ricorso, indicato il motivo successivo, ancora come terzo;
3. la causa perviene al Collegio su richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso;
4. le parti hanno depositato memoria; considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e errata applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n.5, c.p.c.”. Si deduce che nella sentenza impugnata si leggono, dopo la motivazione, dopo il dispositivo di rigetto dell’appello della odierna ricorrente e dopo le sottoscrizioni del presidente e del consigliere relatore, ulteriori considerazioni, un secondo dispositivo di parziale accoglimento dell’appello e una seconda firma sia del presidente sia del relatore. La censura pone riferimento a questo duplice contenuto della sentenzaimpugnata;
2. il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interess e (art. 100 c.p.c.) alla luce del fatto che la Corte di Appello, su istanza ex art. 288 c.p.c. della attuale controricorrente, ha, con ordinanza 10.2.2021, disposto “la cancellazione, dopo la firma del Presidente e del Relatore, [di] tutti gli appunti e precisamente … fino alla seconda firma del Presidente e del Relatore”;
3. con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione ex art. 112 c.p.c. del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato nonché insufficiente e contraddittoria motivazione” per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare la divisione del terreno di cui alla particella 184;
4. il motivo è inammissibilee, comunque, infondato. La Corte di Appello ha dato conto del fatto che il giudice di primo grado non aveva incluso nei beni da dividere la particella 184 ed ha affermato che la doglianza ex art. 112 c.p.c. della allora appellante e odierna ricorrente contro tale mancata inclusione motivata dal Tribunale con l’assenza di specifica domanda in relazione a quella particella, era inammissibile ai sensi dell’art.342 c.p.c. La ricorrente denuncia di nuovo la violazione dell’art. 112 c.p.c. senza confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità. Nella parte finale del motivo in esame si deduce “insufficiente o contraddittoria motivazione” senza in alcun modo sviluppare la doglianza, che, in ogni caso, è proposta senza tener conto della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053);
5. con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1158 c.c., in relazione “all’art. 360, primo comma, n.4 e n.5 c.p.c.” nonché “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della domanda”, per avere la Corte di Appello affermato che Concetta Destro Pastizzaro aveva usucapito la particella 428 laddove invece, in base ad una corretta lettura del verbale di immissione in possesso della particella, conseguente al provvedimento di reintegra emesso a favore della odierna ricorrente dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto affermarsi non che la reintegra aveva riguardato il possesso della servitù di passaggio sulla particella ma proprio il possesso ad immagine della proprietà;
6. il motivo è inammissibile. La ricorrente sollecita una rilettura del contenuto di un documento - il menzionato verbale- senza tener presente che la valutazione del significato di un documento è riservata al merito. In più, la ricorrente non tiene conto degli altri elementi su cui la Corte di Appello ha basato l’accertamento dell’usucapione in favore di Concetta Destro Pastizzaro: dichiarazioni dei testi; elementi desumibili dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente davanti al giudice di primo grado. Quanto, infine, alla dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione, si osserva che la deduzione non è in alcun modo sviluppata e che, in ogni caso, è proposta – come già prima evidenziato - senza tener conto della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.;
7. nell’ultima pagina del ricorso vi è un quarto motivo di ricorso (per evidente errore numerato come terzo motivo), con cui, facendo perno sul secondo dispositivo, recante parziale accoglimento dell’appello, si contesta l’attestazione, contenuta nel primo dispositivo, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1, quater del d.P.R. 115/2002;
8. il motivo è inammissibile in ragione della correzione apportata dalla Corte di Appello alla propria sentenza con la richiamata ordinanza del 10.2.2021 per effetto della quale il secondo dispositivo è stato eliminato perché frutto dimero errore materiale;
9. in conclusione,il ricorso deve essere rigettato;
10. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione a favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario;
11. siccome la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.;
12. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115-, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore dell’avv. Silvio Vignera, qualedifensore antistatario; condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2.500,00 in favore della controricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de