Italian Court dismisses appeal due to client's withdrawal of lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their lawsuit. The original dispute involved siblings challenging their sister's will and claiming inheritance rights, but the procedural outcome was driven by the parties' voluntary decision to abandon the case. Consequently, the court issued an order terminating the proceedings without addressing the substantive merits of the inheritance claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings without the need for a ruling on costs or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5489/2019 R.G. proposto da : SPIOTTA LUCIANO e SPIOTTA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato GIZZI MASSIMO (GZZMSM52A14G482X), rappresentati e difesi dall'avvocato CIRILLO PIA (CRLPIA23H68A662G); -ricorrenti- contro SPIOTTA MIRELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADDA 99, presso lo studio dell’avvocato DE CICCIO BRUNO (DCCBRN79S05H501D), rappresentato e difeso dall'avvocato SAVIA ORAZIO SALVATORE (SVARSL48M18A070I); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 5480/2018, pubblicata i l 6/12/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Luciano e Rita Spiotta citavano davanti al Tribunale di Milano la loro sorella Mirella chiedendo accertarsi la nullità del testamento redatto il 24 luglio 2003 da Francesco Spiotta, padre degli attori, della convenuta e dell’altra sorella Michela (la quale era rimasta estranea al giudizio avendo rinunciato all’eredità dei genitori), per “inesistenza in capo al testatore dei beni lasciati in eredità” in quanto originariamente di proprietà per il 50% di Santina D’Ambrosio, moglie del testatore e madre delle parti, deceduta nel 1997, divenuti per successione legittima di proprietà di Francesco Spiotta solo per 1/3 e, per i restanti 2/3, di proprietà dei figli.
Gli attori chiedevano, altresì , procedersi alla divisione dei beni ereditari in tre quote uguali e, in subordine, in caso di ritenuta validità del testamento, accertarsi la lesione delle loro quote di legittima. Sull’opposizione della convenuta, il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande affermando, in primo luogo, che il testatore, pacificamente proprietario dei 4/6 dei beni oggetto del testamento, aveva commesso un “errore formale” essendo accertata “l’effettiva volontà del testatore e [dato] che il medesimo avesse (“abbia”) disposto dei beni per cui è causa per la sua quota di 4/6”, in secondo luogo, che, essendo il testamento valido, non vi era luogo alla successione ex lege , in terzo luogo, che la domanda di accertamento della lesione della legittima era rimasta indimostrata.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 5480/2018, rigettava l’appello di Francesco e Rita Spiotta confermando integralmente la decisione di primo grado;
2. Luciano e Rita Spiotta ricorrevano per la cassazione della sentenza di appello con cinque motivi;
3. Mirella Spiotta resisteva concontroricorso;
4. in data 2 dicembre 2024 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa accettazione da parte della controricorrente; considerato che:
1. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna pronuncia sulle spese (che restano a carico delle parti che le hanno anticipato, come dalle stesse implicitamente richiesto, non avendo formulato alcuna specifica istanza in proposito);
2. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come questa Corte ha più volte affermato, la norma “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (cfr., ad es., Cass.12 novembre 2015, n. 23175 e Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione . Così