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Ordinanza — n. 32519/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on condominium terrace usage, citing unnecessary delay and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32519/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a second-instance judgment regarding the legality of a veranda on a shared terrace. The appellants argued the structure altered the terrace's exclusive use and aesthetic value, but the court found the lower court's reasoning adequate. Ultimately, the appeal was dismissed because remanding the case would cause an unjustified delay in a decades-old dispute without providing additional procedural guarantees.

Regesto Legislator

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Art. 175, 127 c.p.c.; Art. 99, 101 co. 2, 112 c.p.c.; The court must avoid unnecessary procedural delays and superfluous formalities, and remanding a case for additional contradictory examination is inadmissible when it causes undue prolongation without enhancing the effectiveness of rights.

Parole chiave

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condominium law shared terrace usage procedural delay contradictory examination appellate review legitimate use unjustified prolongation acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 832 c.c.
Art. 948 c.c.
Art. 1102 c.c.
Ha infine escluso che il manufatto realizzato rappresentare un uso legittimo del bene co- mune ai sensi dell’art. 1102 cc.
Art. 1117 c.c.
Art. 1118 c.c.
Art. 1120 c.c.
Art. 1122 c.c.
Art. 1127 c.c.
Art. 99 c.p.c.
Art. 101 co. 2 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 175 c.p.c.
Art. 127 c.p.c.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a no

Giurisprudenza citata

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Cass. 12515/18
Cass. 16858/19
Cass. 2434/20
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9231/2018 R.G. proposto da : MAFFETTONE LAURA, DI PALO GIULIA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO (NNCMRC58B15H501L), rappresentat e e difes e dall'avvocato GIUSEPPE DELLA PIETRA (DLLGPP65M01F839C) -ricorrenti- contro CONDOMINIODI VIA CHIATAMONE 60/B, IN NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio dell’avvo- cato MASSIMO ANGELINI (NGLMSM40S08H501W), rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI GENNARO (DGNGPP53L17F839N) -controricorrente- nonchécontro SPASIANO MARIA CARMEN, DI LORENZO EMANUELA, COMPAGNA PIETRO, COMPAGNA LUIGI, SAVARESE SILVANA, CLAAR ANGELA, MARINO VITTORIA, FIORILLO FABRIZIA, SORVILLO EUGENIO, IN- GARAMI CARLO, SOZIO ANNUNZIATA, BAGDADOPULOS MARIAN- GELA, MAZZA ALBERTO, RESI STEFANIA, RUSSO FULVIA, RUSSO ERIC, DE TILLA ANNA, GRILLI LUIGI, RISOLO ERNESTO, CAPONE EMILIA, INGARAMI MARIO, PORTICO ANNAMARIA, COMPAGNA AN- NAMARIA, SCARANO DIEGO, MAZIO SERGIO, DI LUGGO RUGGIERO, BRANCACCIO RENATA, LETTICINO WANDA, AURICCHIO CLARA, LLOYD ADRIATICO SPA, PORTICO VINCENZO, PORTICO MARIO, CANNAVIELLO FRANCESCO MARIA, CANNAVIELLO FABRIZIO MARIA, DI PALO FRANCESCA ROMANA, FIORE GIANMARCO, DE MIRANDA CORRADO, DE MIRANDA GABRIELLA, SPASIANO FERDINANDO, BO- SCIA POMPILIO, ONORATO MARIA MADDALENA, FIORILLO GIAM- PIERO, BALDI TULLIA, IMMOBILIARE CEDI SPA, DE MIRANDA RE- NATO, DE MIRANDA GABRIELLA, BOCCIA PAOLA, SAVARESE LIDIA, LETTICINO ELVETIA, LETTICINO GENNARO, IUZZOLINO ROBERTO, MANGIA UGO, FIORE SALVATORE, TELESE LUISA PAOLA, CARITA' BONIFACIO AMELIA, SCARANO CLORINDA -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO NAPOLI n. 746/2017 depo- sitata il 17/02/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere REMO CAPONI; FATTI DI CAUSA Nel 1991 il Condominio di via Chiatamone n. 60/B conv enne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la condomina Anna Di Staso (proprietaria dell’appartamento al nono piano)per ottenere il rilascio della zona della terrazza occupata dauna veranda e la riduzione in pristino. La convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva per aver venduto (dopo la trascrizione della domanda giudiziale) il proprio ap- partamento a Paolo Di Palo.

Disposta l’integrazione del contraddittorio, quest’ultimo domandò invia riconvenzionale l’accertamento della proprietà esclusiva delle terrazze a livello annesse all’appartamento, allegando che nel 1972 la sua dante causa aveva acquistato l’appartamento e le terrazze dal costruttore dell’intero immobile. In via subordinata fecevalere l’usu- capione abbreviata ex art. 1159 c.c. In primo grado, ordinatal’integrazione del contraddittorio nei con- fronti di alcuni condomini, rigettata la domanda riconvenzionale, ve- nivano accolte le domande del Condominio attore con compensa- zione delle spese.

In secondo grado, integrato il contraddittorio nei confronti di altri condomini e di un’altra figlia del convenuto, ricostruiti per quanto possibile i fascicoli di causa di ambo i gradi andati smarriti, è stata confermata, con sentenza n. 746/2017 della Corte d’Appello di Na- poli,la pronuncia di primo grado. Per giungere a tale conclusione, per quanto interessa, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura sul rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata, ravvisando la mancanza del requisito della buona fede. Ha altresì escluso l’acquisto per usu- capione ordinaria, mancando la prova dell’interversione del possesso da parte del dante causa della convenuta.

Ha infine escluso che il manufatto realizzato rappresentare un uso legittimo del bene co- mune ai sensi dell’art. 1102 cc. Contro la suddetta sentenza, ricorrono in cassazione Laura Maf- fettone (titolare del diritto di abitazione) e Giulia Di Palo, proprietaria dell’appartamento (per averlo ereditato dal padre Paolo Di Palo)con quattro motivi, illustrati da memorie. Resiste il Condominiocon controricorso e memorie. Con nota depositata in prossimità dell’adunanza camerale del giu- gno 2024, la parte ricorrente ha chiesto di rinviare di qualche mese la decisione del ricorso, allegando trattative tra le parti per la com- posizione negoziale della controversia.

Ciò è stato confermato dal la partecontroricorrente. Conordinanza interlocutoria n. 15989/2014, la trattazione e deci- sione del ricorso sono state quindi rinviate al mese di ottobre 2024. In prossimità di questa adunanza camerale le parti hanno di nuovo depositato memorie, ove si constata il fallimento del tentativo di transazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –È da accogliere l’eccezione di inammissibilità del controricorso per tardivitàsollevata dalle ricorrenti con la loro memoria ( il ricorso è stato notificato il 15/3/18, il controricorso il 25/5/18).

Si applica– si badi bene - l’art. 370 c.p.c. nel testo anteriore al la modifica ap- portata dal d.lgs. 149/2022 (cfr. , quanto alla disciplina transitoria, art. 35 co. 5 e 6 di quest’ultimo). L’inammissibilità del controricorso comporta, come logico corollario,l’inammissibilità delle memorie ex art. 380bis 1 c.p.c. Come già affermato da Cass. n. 34791/ 2021 ai sensi [dell’art.] 370, 1° co., c.p.c., alla parte contro la quale è diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qual- siasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio –anche se soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale –o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021).

A tale situazione deve senz’altro equipararsi quella in cui si è in presenza di un controricorso inammissibile per tardività. 2. – Passando adesso all’esame dei motivi di ricorso, i l primo di essi(p.

7) denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt.832, 948, 1117 c.c. e 102, 331, 354, 383 c.p.c., poiché l’ordine im- partito dal giudice di primo grado di integrare il contraddittorio nei confronti di ogni condomino (a fronte della domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà esclusiva del terrazzo preteso come co- mune dal Condominio attore in rilascio) non è andato a buon fine nei confronti di una serie di condomini. La parte ricorrente a rgomenta che verso più di un condomino il contraddittorio è radicalmente mancato ed elenca una serie di seipersone nei confronti de lle quali tale vizio si è verificato .

La sentenza impugnata, p. 4, attesta sul punto: «Con ordinanza collegiale del 13/05/1997, il Tribunale adito aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato (…). Solo parte dei condomini si era costi- tuita ed aveva chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale (…)». La pronuncia sul primo motivo è rinviata al termine dell’esame degli altri motivi di ricorso, per ragioni di priorità logica. 3. - Il secondo motivo (p.

10) denuncia la violazione degli artt.832, 948, 1117, 1176, 1140, 1141, 1143, 1146, 1147, 1159, 2643, 2644, 2652, 2653, 2729 c.c., per avere la Corte di appello escluso che fosse maturata, in capo alla Di Staso, dante causa di Di Palo, l'usucapione abbreviata per difetto di buna fede (con conseguente esclusione dell’acquisto della proprietà da parte di quest’ultimo),. Il motivo è infondato. La parte censuratadella sentenza (p. 9 - 12) ha confermato anali- ticamente l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado, ha accertato il difetto di buona fedeed ha così escluso l’avverarsi della fattispecie ex art. 1159 c.c., sulla base delle circostanze seguenti: (a) con atto del maggio 1991 Paolo Di Palo ha acquistato la piena proprietà dell'appartamento con terrazze a livello,(b) l’atto di acqui- sto del 1972 della dante causa di quest’ultimoè titolo idoneo ex art.1159 c.c. (viè scritto che il bene oggetto comprende la terrazza in causa), (c) difetta labuona fede, poiché entrambi i titoli fanno «rife- rimento al regolamento condominiale, nel quale si stabiliva che ‘pur essendo di proprietà comune di tutti i condomini dell'edificio, sono riservate in uso esclusivo dei proprietari dei rispettivi appartamenti le terrazze a livello degli appartamenti stessi.

Lo stesso dicasi per le terrazze [in causa, n.d.r.]a livello del decimo piano poste sul fronte di via Partenope e su quello di via Chiatamone che sono ad uso esclu- sivo dei proprietari di quel piano’. In particolare, nel richiamato con- tratto del 15/5/1972 […]che qui rileva, si precisava espressamente che l’acquirente aveva accettato a titolo negoziale il regolamento di condominio che, in quanto avente natura contrattuale ed essendo stato regolarmente trascritto, era comunque vincolante». La Corte di appello ha concluso pertanto che la domanda di usucapione ab- breviata è stata correttamente disattesa.

La struttura dell’argomentazione del secondo motivo è la se- guente: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti X e tale accer- tamento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle cose), al- lora sono state violate le norme giuridiche Y. La parte ricorrente so- vrappone la sua valutazione delle risultanze probatorie all’accerta- mento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure di legittimitàe confonde il ruolo della Corte di cassazione conquello di una terza istanza di merito. In altre parole (così, tra le molte, Cass. 3340/2019):

«in tema di ricorso per cassa- zione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'er- ronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fat- tispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessaria- mente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'er- ronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sin- dacato di legittimità»,se non nei limiti del vizio di motivazione.

In particolare, con riferimento al caso attuale, la ricorrenza della buona fede (che- come da lungo tempo affermato in giurisprudenza - spetta al l’apprezzamento congruamente motivato del giudice di merito, cfr. Cass. n. 2961/1971; cass. n. 2468/1969) è stata esclusa con motivazione adeguata, in forza di una raggiuntaprova contraria (ciò non è neppure più censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., che ha espunto il vizio di motivazione dal novero dei motivi di ricorso). Si sollecita appunto un terzo grado di giudizio in punto di fatto , che il giudizio di legittimità non ammette. 4. - Il terzo motivo (p.

23) denuncia la violazione degli artt. 832, 948, 1117, 1140, 1141, 1143, 1146, 1158, 1164 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di appello ritenuto necessaria la prova dell'interversione del possesso in capo alla dante causa, escludendo così che fosse maturata l’usucapione ordinaria. Il motivo è inammissibile. La parte censurata d ella sentenza (p.

13) statuisce che a fronte della notifica dell'atto di introduttivo il 19/3/1991il ventennio rile- vante avrebbe dovuto accorpare ex art. 1146 c.c. non solo il pos- sesso esercitato dall’autrice acquirente dal 1972, ma anche quello esercitato dal precedente dante causa e costruttore dell’edificio, pro- prietario in forza di atto di acquisto del 22/6/1970: «Ebbene […] nulla è stato dedotto e provato in ordine all’animus domini e, quindi, alla intenzione del predetto (già titolare del diritto di uso esclusivo sul bene in questione in forza del regolamento condominiale), di comportarsi come pieno proprietario. ln sostanza, non è stata pro- vata l’interversio possessionis, che non deve consistere in un atto di semplice volizione interna, ma si deve esteriorizzare in un modo che sia univoco e riconoscibile».

Ne segue che il terzo motivo non coglie la ratio, incentrata sulla titolarità di un diritto di uso sulle terrazz e condominiali in capo alle persone avvicendatesi nel ruolo di parte convenuta.L’inammissibilità è la sorte del motivo che non coglie la ratio (cfr. Cass. 19989/2017, cass. n. 8247/2024). 5. - Il quarto motivo (p.

27) denuncia , infine, la violazione degli artt. 832, 948, 1102, 1117, 1118, 11 20, 1122, 1127 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo, nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 101 co. 2 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto illegittima l’apposizione di veranda sulla terrazza, negando che ciò costituisca una legittima modalità d'impiego della terrazza, comunque riservata all'uso esclusivo dell'appartamento del decimo piano. La parte censurata dellasentenza (p. 13 s.) afferma che l'utilizzo delle terrazze attraverso la realizzazione di infissi vetrati ad opera della parte convenuta «integri un uso illegittimo del bene comune, in quanto determinante una alterazione della destinazione della ter- razza di cui si tratta.

A ciò si aggiunga che gli infissi e le vetrate di cui si è detto contrastano con lo specifico interesse degli altri condo- mini a tutelare concretamente l'estetica del fabbricato ed il suo de- coro, chiaramente desumibile proprio dalla riserva di proprietà co- mune dei terrazzi a livello ed in particolare di quelli di cui si tratta». Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni poste a base dell’omologa pronuncia sul secondo motivo. In particolare, si tratta –come appare evidente - di censura in fatto sull’uso legittimo del bene comune, che è riservato al giudice di merito e nel caso in esame risulta adeguatamente motivato. 6.– Ritornando sul primo motivo, esso è quindi inammissibile.

Infatti « Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del pro- cesso e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contrad- dittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuri- dica l'atto finale è destinatoa produrre i suoi effetti».

Nel caso attuale, si dovrebbe disporre la rimessione al giudice di primo grado per integrare il contraddittorionei confronti di soggetti che – non essendo i proprietari dell’appartamento al nono piano, hanno interesse sostanziale alla conferma dellasentenza impugnata, cioè dell’esito che è già attinto , in conseguenza dell’inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso. Si rientra quindi in una ipotesi in cui vi sarebbe un inutile aggravio di spese e un ingiustificato allungamento di tempidi definizione di un processo già annoso (iniziato da oltre un trentennio)senza che ciò comporti alcun beneficio alla garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.

Cass.12515/18, 16858/19, 2434/20). 7. - Il ricorso è dunque rigettato, ma senza necessità di provve- dere sulle spese(v. paragrafo n. 1) . Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a no