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Ordinanza — n. 32374/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer fee liquidation when appeal inadmissibility stems from unforeseen income eligibility changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32374/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the lawyer's fee liquidation request after the lower court rejected it due to the appeal's subsequent inadmissibility. The client had filed the appeal before the tax agency corrected an error regarding her income eligibility, rendering the appeal inadmissible only due to a later unforeseen circumstance. The court ruled that the appeal was originally admissible and the fee should be paid because the inadmissibility resulted from a change in facts beyond the client's control.

Regesto Legislator

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Art. 106, comma 1 DPR n. 115/2002; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The provision regarding non-liquidation of defense fees for inadmissible appeals does not apply when inadmissibility arises from unforeseen circumstances occurring after the appeal was filed, as the appeal was originally admissible.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato liquidazione compenso difensore inammissibilità sopravvenuta carenza di interesse DPR 115/2002 Corte Costituzionale rinvio al giudice restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o errata applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.
Art. 82, 83 e 106, comma 1 del Dpr. n. 115/2002
Art. 106, comma 1 del DPR n. 115/2002
Ciuti chiese al Tribunale di Treviso la liquidazione del compenso per la fase di legittimità, ma la domanda venne rigettata, ai sensi dell’art. 106 DPR 115/2002 perché il procedimento innanzi alla Corte Suprema si era concluso con la declaratoria di inammissibilità.
Art. 3 e 24 Cost.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 16/2018
Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, n. 14032/2018
Sentenza Corte di Cassazione, sez. Penale, n. 18216/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12872/2020 R.G. proposto da : CIUTI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso il prop lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE (CTIDNL55T14H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GATTO LUISA (GTTLSU60H42H706P) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TREVISO n. 7315/2019 depositata il 26/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Sabrina Girotto, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato per costituirsi parte civile in un giudizio penale, propose con l’assistenza dell’Avv. Daniele Ciuti, opposizione avverso il successivo provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio, revoca disposta per il superamento dei limiti di reddito su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. La Girotto impugnò il provvedimento innanzi alla Corte di Cassazione, Sezione Penale e, nelle more del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle Entrate rettificò la propria richiesta di revoca del beneficio riconoscendo che l’istante non superava i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione si concluse con la sentenza n. 18216/2016 che dichiarò l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la parte era stata riammessa al patrocinio. Definito il giudizio innanzi al giudice di legittimità, l’Avv. Ciuti chiese al Tribunale di Treviso la liquidazione del compenso per la fase di legittimità, ma la domanda venne rigettata, ai sensi dell’art. 106 DPR 115/2002 perché il procedimento innanzi alla Corte Suprema si era concluso con la declaratoria di inammissibilità.

L’avv. Ciuti propose opposizione sul rilievo che il ricorso per cassazione era stato proposto in seguito ad un errore dell’Agenzia delle Entrate e che la revoca della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata disposta solo in seguito alla correzione dell’errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Treviso rigettò l’opposizione. L’Avv. Daniele Ciuti ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o errata applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 82, 83 e 106, comma 1 del Dpr. n. 115/2002, per avere il Tribunale rigettato l’istanza di liquidazione del compenso del difensore per l’attività svolta nel giudizio di cassazione in favore di Sabrina Girotto perché la Corte aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale non avrebbe considerato – osserva il ricorrente - che la revoca era stata disposta per il supposto superamento dei limiti di reddito da parte della Girotto, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e l’impugnazione del provvedimento di revoca era antecedente alla rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate nel senso che i redditi dell’istante non superavano i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio. L’impugnazione del provvedimento di revoca era, pertanto, volto ad impedire la scadenza dei termini di impugnazione.

Il Tribunale, accedendo ad un’interpretazione letterale e restrittiva dell’art.106 DPR 115/2002 non avrebbe tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale N. 16 del 30.1.2018, che distingue le cause di inammissibilità originaria da quelle sopravvenute. Il motivo è fondato. L’art.106 del DPR n.115 del 2002 prevede che il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. La ratio della norma è, in generale, quella del contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia e, in particolare, quella di evitare che i costi di attività difensive superflue (come, nel caso di specie, le impugnazioni la cui declaratoria di inammissibilità risulti ex anteprevedibile) siano posti a carico della collettività.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 30.1.2018, n.16, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art.106, comma 1 del DPR 30.5.2012, n. 115, ha ritenuto che il tenore letterale della norma consente di distinguere tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione originarie e quelle sopravvenute per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso. La corretta interpretazione dell’art.106, comma 1 del DPR 30.5.2012, n. 115, basata sulla ratio legis di detta disposizione, conduce alla conclusione che essa non ricomprende i casi in cui la ragione dell'inammissibilità risiede in una carenza d'interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso, permettendo di dare della disposizione una lettura non in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

In tal senso si è espressa anche la Prima Sezione della Cassazione penale, con sentenza sez. I, 14/03/2018, n.14032, secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art.106 del DPR 30.5.2002, n.115, secondo cui "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili", comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione del compenso in favore del difensore solo per le impugnazioni "ab origine" inammissibili e non anche per quelle dichiarate tali in conseguenza di una causa sopravvenuta di cui l'impugnante non sia responsabile.

Nel caso di specie, la rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della richiesta di revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio di Sabrina Girotto intervenne in epoca successiva al ricorso proposto per cassazione avverso il decreto di revoca. In altre parole, Sabrina Girotto aveva proposto ricorso ex art. 113 Dpr. n. 115/2002 il giorno di scadenza del termine per il ricorso per cassazione e prima che pervenisse al Tribunale la rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e fosse emesso il decreto di revoca del provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione.

Ne consegue che, alla luce dell’interpretazione della Corte Costituzionale con sentenza del 30.1.2018, n.16, l’impugnazione non era originariamente inammissibile ma, al contrario, era fondata; la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione trovava fondamento sulla rettifica delle condizioni di reddito di Sabrina Girotto da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero in una circostanza sopravvenuta che rendeva il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Del resto, la stessa Corte di Cassazione penale, con la sentenza n 18216/2016, aveva rimesso per l’eventuale valutazione dell’istanza anche in relazione al giudizio di legittimità (precisazione che deve pure avere un senso logico, altrimenti non sarebbe stata fatta in motivazione).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in persona di altro ma