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Ordinanza — n. 32298/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against suspension order, ruling it must be discretionary under Art. 337 c.p.c. when a prior judgment exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32298/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's order suspending proceedings due to a prior pending judgment. The appellant argued the suspension violated mandatory rules because the two cases involved different parties and constituted a conflict of judgments rather than simple litispendence. The court held that while suspension is mandatory under Art. 295 c.p.c. for certain conflicts, it is discretionary under Art. 337 c.p.c. when a prior non-final judgment exists, requiring explicit reasoning on why that judgment's authority is not recognized.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: When a prior judgment exists but is not yet final, suspension of the second proceeding is discretionary rather than mandatory, requiring the judge to explicitly state reasons for not recognizing the prior decision's authority.

Parole chiave

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suspension of proceedings prior judgment authority discretionary suspension conflict of judgments Art. 295 c.p.c. Art. 337 c.p.c. litispendence vs. conflict restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c., n. 3
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e dei principi generali regolanti la materia, in conseguenza della violazione dell’art 39 c.p,c.
Art. 39 c.p.c.
Art. 125 disp. att. c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 337 c.p.c.
ma eventualmente ai sensi dell’art. 337 c.p.c. dandone adeguata motivazione (v.
Art. 336 c.p.c.
337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.
Art. 1159 c.c.
3, in conseguenza della violazione dell’art. 1159 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistere i presupposti di legge per disporre siffatta sospensione; che controparte non ha depositato memoria ex art.
art. 295 c.p
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.
art. 360 c.p
in relazione all'art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21763 del 29 luglio 2021
Sez. 2, n. 9470 del 23 marzo 2022
21763 del 29 luglio 2021; Sez. 2, n. 9470 del 23 marzo 2022; Sez.
Sez. 3 n. 8885 del 29 marzo 2023
9470 del 23 marzo 2022; Sez. 3 n. 8885 del 29 marzo 2023); che, d’altronde, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art.
Sez. 6-3, n. 14146 dell'8 luglio 2020
Sez. 3, n. 14146 dell'8 luglio 2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11342/2024 R.G. proposto da: LA TERZA SOCCORSA MARIA, elettivamente domiciliata in CROTONE VIA S. PATERNOSTRO N 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato IRTUSO ANTONELLO, EMANUELE, SAVERIO (RTSNNL68A07D122E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TURTORO SAVERIO -intimato- avverso ORDINANZA del TRIBUNALE CROTONE n. 1598/2018 depositata il 15/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI e lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott.

Basile (accoglimento del ricorso). Rilevato: che Maria Soccorsa Laterza propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza di sospensione del giudizio depositata il 15 aprile 2024 dal Tribunale di Crotone; che la decisione impugnata, senza minimamente ricostruire in punto di fatto le ragioni del collegamento fra i due giudizi, ha accertato “il nesso di pregiudizialità-dipendenza, posto che l’eventuale accertamento dell’usucapione in favore dell’attore, in forza dell’efficacia erga omnes della relativa sentenza, inciderebbe sull’efficacia o comunque sull’opponibilità del titolo di acquisto dell’immobile da parte dell’odierna convenuta nei confronti dell’odierno attore”.

Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e dei principi generali regolanti la materia, in conseguenza della violazione dell’art 39 c.p,c. e 125 disp. att. c.p.c, per aver il Tribunale di Crotone erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni ed i presupposti per la sospensione; che, infatti, i due giudizi non si sarebbero svolti tra le stesse parti processuali ed, inoltre, la domanda di cui al giudizio pregiudicante, oltre ad essere nuova e come tale non proponibile in riassunzione ex art 354 c.p.c., avrebbe configurato piuttosto un’ipotesi di litispendenza ex art 39 c.p.c. con il giudizio sospeso; che, con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in conseguenza della violazione dell’art. 1159 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistere i presupposti di legge per disporre siffatta sospensione; che controparte non ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. per resistere al ricorso avversario; che il Procuratore Generale in persona del sostituto T.

Basile ha concluso per iscritto, domandando l’accoglimento del ricorso; che i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro interdipendenza, e sono fondati; che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art.297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Sez.

U, n. 21763 del 29 luglio 2021; Sez. 2, n. 9470 del 23 marzo 2022; Sez. 3 n. 8885 del 29 marzo 2023); che, d’altronde, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Sez. 6-3, n. 14146 dell’8 luglio 2020); che, nel caso di specie, il Tribunale non poteva dunque sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ma eventualmente ai sensi dell’art. 337 c.p.c. dandone adeguata motivazione (v. al riguardo Sez. 3, n. 14146 dell’8 luglio 2020); che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e fissa la riassunzione della causa avanti il Tribunale di