Cassation court dismisses appeal regarding housing transfer price calculation under Civil Code Art. 2932.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the consortium's appeal against a lower court ruling transferring a housing unit to a former member. The appellant argued the transfer price should follow a specific convention, while the lower court applied the actual construction cost incurred by the cooperative. The court rejected the appeal, affirming that the transfer price must be based on the cooperative's actual expenditure rather than the agreed average market price.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932 cod. civ.; The transfer of a housing unit to a former member must be priced according to the cooperative's actual construction costs, not an arbitrary average market price.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31480/2021 R.G. proposto da: CONSORZIO EDILIZIO CASA INTERCOM SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BEL FIORE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSA SURACI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO CECI giusta procura in atti; –ricorrente – contro VALLETTA GIANPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VALLETTA giusta procura in atti;
–resistente non controricorrente – avverso la sentenza n. 3466/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri e, decidendo nel merito, rigetto della domanda dell’attore. Udito l’avvocato GIANPIERO VALLETTA per il resistente. Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso.
Questa Corte, con la sentenza n. 18836/2016, accolse il terzo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto da Giampiero Valletta nei confronti della soc. coop. Intercom s.r.l., avverso la sentenza n. 793/2011 emessa dalla Corte d’appello di Roma. Il Valletta aveva chiamato in giudizio la Società cooperativa chiedendo che il giudice gli trasferisse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in qualità di socio assegnatario, un alloggio, previa determinazione del prezzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 della convenzione stipulata il 26/5/1983 tra la Cooperativa e il comune di Caprano e, quindi, sulla base del prezzo medio di edilizia residenziale pubblica (d.m. n. 1661/1982).
Il Tribunale rigettò la domanda (salvo a condannare la convenuta, in accoglimento della subordinata, a restituire all’attore la somma di € 13.115,32) e la Corte di Roma disattese l’impugnazione del Valletta, pur con argomenti diversi rispetto a quelli adottati dal primo Giudice: l’appellante aveva diritto al trasferimento, tuttavia, non al prezzo da lui indicato, ma a quello corrispondente al costo sostenuto dalla Cooperativa per la costruzione. La Corte di cassazione, in accoglimento del primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ.) e assorbiti gli altri, affermò che la Corte d’appello era incorsa in errore laddove ha ritenuto che l’importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal sig.
Valletta potesse divergere dall’importo risultante in base al criterio, indicato dall’art. 10 della convenzione Comune/Intercom, del prezzo medio degli appalti di edilizia residenziale pubblica effettuati nella Provincia . 1.
1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, accolta l’impugnazione, trasferì l’alloggio al Valletta, previo pagamento del residuo prezzo determinato in € 24.476,93. Al fine di giungere all’anticipata conclusione la Corte romana disattende l’eccezione con la quale l’appellata aveva dedotto che l’appellante, poiché escluso dalla cooperativa non rivestiva la qualità di socio, confermando quanto già la medesima Corte aveva sostenuto sul punto con la sentenza poi cassata, che il Valletta è titolare di due distinti diritti e l’eventuale esclusione dalla società non fa venir meno l’interesse del promissario acquirente ad ottenere il trasferimento della proprietà dell’alloggio, previo versamento del prezzo .
2. Il Consorzio edilizio Casa Intercom Società Cooperativa (già Società Cooperativa Intercom s.r.l.) propone ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata. Il processo, venuto all’adunanza camerale della Sezione 6^- 2 del 22/9/2022, veniva rimesso alla pubblica udienza. All’approssimarsi di essa il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba, faceva pervenire le sue conclusioni scritte. Al fine di consentire alla Corte un esaustivo esame della vicenda sottopostale risulta necessario disporre l’acquisizione di quanto in dispositivo.
P.Q.M.
rinviando a nuovo ruolo, dispone acquisirsi la sentenza n. 793/2011 emessa da