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Ordinanza Interlocutoria — n. 32220/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends decision on usucapion appeal due to potential loss of subject matter after creditor's withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32220/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the decision on the usucapion appeal because the opposing creditors withdrew their intervention, potentially eliminating the subject matter of the dispute. The appellants insisted on proceeding despite this procedural shift, arguing no party opposed their claim. Consequently, the court reserved judgment to allow parties sixty days to address whether the controversy still exists.

Regesto Legislator

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Art. 384, comma 3, c.p.c.; When a withdrawal of intervention by a third party creditor renders the subject matter of the dispute non-existent, the court must suspend the decision to verify if the appellants retain an interest in the outcome.

Parole chiave

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usucapione cessazione materia contendere rinuncia intervento terzo creditore sospensione decisione interesse parte art. 384 c.p.c. giudizio pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 384, comma 3, c.p.c.
Visto l’art. 384, comma 3, c.p.c., riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio di cui sopra.

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Testo completo

appresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciato su separato foglio materialmente congiunto al ricorso, dall’Avv. Fulvio Romeo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Manlio Torquato, n. 14; -ricorrenti - contro PIGNATELLI BARBARA e SCAPPATICCI MARIA CIVITA, anche quali eredi di Pignatelli Giovanni, rappresentate e difese, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. DIRITTI REALI - USUCAPIONE R.G.N. 6817/2022 C.C. 6/11/2024 Vanessa Properzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, al piazzale Benito Juarez n. 10; -controricorrenti - e VENUTO NATALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv.

Simona Carloni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via Monte Santo, n. 2; -altro controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5708/2021, pubblicata il 18 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettala memoria depositata dai ricorrenti; DATO ATTO, in via pregiudiziale, che le intimate- controricorrenti Pignatelli Barbara e Scappaticci Maria Civita (eredi dell’intervenuto terzo creditore pignoratizio di porzione del bene oggetto della domanda di usucapione proposta dagli attuali ricorrenti) hanno – a mezzo del loro difensore nominato con apposita procura speciale – rinunciato, con il depositato controricorso, all’intervento spiegato dal loro dante causa in giudizio (e, quindi, implicitamente anche alle difese successive) con compensazione delle spese di lite, per avvenuto soddisfacimento dei loro diritti di credito, aggiungendo, altresì, di rinunciare agli effetti dell’eventuale sentenza della Corte di cassazione di non accoglimento del ricorso promosso dai sigg.

Attilio Funghini e Angela Venuto nel procedimento che ci occupa e, dunque, all’eventuale giudicato della sentenza impugnata della Corte di appello di Roma (appunto ove fosse rigettato il citato ricorso); CONSIDERATO che, pur in presenza della suddetta evenienza processuale, i ricorrenti, sia con l’istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. (avanzata in conseguenza di formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio), sia mediante la memoria depositata in applicazione dell’art. 380-bis.1 c.p.c., hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, sul presupposto che “non esiste alcun soggetto parte – o già parte del presente giudizio – che abbia interesse contrario all’accoglimento della domanda (di usucapione)” proposta dagli stessi (v. pag. 2 della memoria);

RILEVATO d’ufficio che, in dipendenza del descritto sviluppo processuale, viene a porsi la questione della configurabilità o meno di una possibile sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto della menzionata rinuncia degli eredi del terzo creditore intervenuto nei gradi di merito e della non opposizione del controricorrente Venuto Natale alla domanda di usucapione dei ricorrenti, dovendosi, di contro, valutare se, invece, persista un interesse dei ricorrenti stessi alla decisione sulla fondatezza o meno del ricorso (come dagli stessi sostenuto, avendo insistito per il suo accoglimento e sollecitando, peraltro, il collegio a rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza);

P.Q.M.

Visto l’art. 384, comma 3, c.p.c., riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio di cui sopra. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 6 novembre 2024. Il Presidente Lorenzo Orilia