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Ordinanza Interlocutoria — n. 32219/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax authority case to First President for assignment to criminal section due to legal aid denial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32219/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the First President for potential assignment to a criminal section. Antonio Terra challenged the Taranto Tribunal's denial of legal aid in a criminal proceeding, arguing the decision violated constitutional rights. The court determined that proceedings involving a denial of legal aid in criminal matters require transmission to the First President for proper section assignment.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.: Proceedings involving a denial of legal aid in criminal matters must be transmitted to the First President for potential assignment to a criminal section.

Parole chiave

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legal aid criminal proceedings assignment criminal section denial of legal aid First President transmission procedural assignment permesso di promuovere un procedimento penale diritti della difesa abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
RILEVATO CHE: -il Tribunale di Taranto conferma va l’inammissibilità al patrocinio a spese dello Statodi Antonio Terra, in relazione ad un procedimento penale; -l’ordinanza di inammissibilità veniva impugnata per la cassazione ex art. 111 Cost.
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
da Antonio Terra, affidando il ricorso ad un unico motivo; -a séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente chiedeva la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., previa assegnazione ad u n a sezione penale;
art. 111 Cost
RILEVATO CHE: -il Tribunale di Taranto conferma va l’inammissibilità al patrocinio a spese dello Statodi Antonio Terra, in relazione ad un procedimento penale; -l’ordinanza di inammissibilità veniva impugnata per la cassazione ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 31083 del 2023
tra le varieSez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 31083 del 2023; Sez.
Sez. 1, Ordinanza n. 6840 del 2011
31083 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 6840 del 2011).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27706/2022 R.G. proposto da: TERRA ANTONIO, elettivamente domiciliato in TARANTO, VIA C. GIOVINAZZI, N. 74presso lo studio dell'avvocato PIETRO PUTIGNANO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TARANTO; -intimata - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE DI TARANTO n. 2467/2021 depositata il 19/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE: -il Tribunale di Taranto conferma va l’inammissibilità al patrocinio a spese dello Statodi Antonio Terra, in relazione ad un procedimento penale; -l’ordinanza di inammissibilità veniva impugnata per la cassazione ex art. 111 Cost. da Antonio Terra, affidando il ricorso ad un unico motivo; -a séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente chiedeva la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., previa assegnazione ad u n a sezione penale;

CONSIDERATO CHE: - si discute di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale, e chepertanto occorre trasmettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale (cfr. tra le varieSez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 31083 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 6840 del 2011).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale di quest