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Ordinanza — n. 32011/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32011/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32011/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Smargiassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti Flavio Sforza e Domato Salomone ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2020, pubblicata il 18 ottobre 2020;

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 32011/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Giovanni Smargiassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti Flavio Sforza e Domato Salomone ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2020, pubblicata il 18 ottobre 2020;

Parole chiave

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diritto bancario opposizione al precetto esecutivo risoluzione delle banche sanzione internazionale istituto di emissione parere della Banca centrale europea

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
Giovanni Smargiassi, ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato in via telematica, in data 30 ottobre 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta con allegata procura speciale conferitagli a tal proposito dal sig.
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Testo completo

UALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Smargiassi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4; -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti Flavio Sforza e Domato Salomone ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2020, pubblicata il 18 ottobre 2020;

Sanzioni amministrative per violazioni TUB R.G.N. 11258/2020 U.P. 28/11/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; udito il P.G., in persona del Sost. Proc. gen. Andrea Postiglione, il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; RILEVATO: -che Lo Cane Pasquale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6256/2019 (pubblicata il 18 ottobre 2019), con la quale era stata respinta l’opposizione dallo stesso formulata contro il provvedimento sanzionatorio n. 716875 del 30.06.2015, emesso dal Direttorio della Banca d’Italia (delibera n. 291/2015); -che ha resistito con controricorso l’intimata Banca d’Italia;

CONSIDERATO -che il difensore del suddetto ricorrente, Avv. Giovanni Smargiassi, ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato in via telematica, in data 30 ottobre 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso dallo stesso sottoscritta con allegata procura speciale conferitagli a tal proposito dal sig. Lo Cane Pasquale, che risulta essere stata accettata, in un unico contesto documentale, dai difensori della controricorrente, avv.ti Flavia Sforza e Donato Salomone, che l’hanno sottoscritta in virtù di allegata procura speciale a loro specificamente conferita dal Governatore della Banca d’Italia; -che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con compensazione integrale delle spese dello stesso giudizio, così come richiesto con la stessa dichiarazione di rinuncia accettata; - che da siffatta pronuncia consegue che non ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e ne compensa integralmente le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 28 novembre 2024. La Presidente Milena Falasc