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Decreto — n. 31878/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31878/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by multiple lawyers, had not requested a decision on the termination proposal despite the deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period constitutes a waiver of the right to continue the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver of rights court proposal for termination statutory time limit litigation costs allocation mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI SASSARIn.242/2022depositata il 01/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
DI SASSARIn.242/2022depositata il 01/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27265/2022 R.G. proposto da : MONTES PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS N.31, presso lo studio dell’avvocato SOLA VITO (SLOVTI63P14I720G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MURA GIAN MARCO (MRUGMR70T23I452D), GIUFFRIDA LORENZO (GFFLNZ78L12H501O) -ricorrente- contro FAEDDA PIETRINA, FAEDDA GIOVANNI, FAEDDA BACHISIA, FAEDDA ANGELA, elettivamente domiciliati in SASSARI VIA MAZZINI N.2/D, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GIOVANNI BATTISTA (LCNGNN54S09B378T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MONTES ANTONIO, FAEDDA GAVINO, MONTES MARIA GRAZIA, MONTES CRISTINA, SANNA SALVATORICA, MONTES LUCIANANGELA, MONTES PATRIZIA, MONTES GAVINO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIn.242/2022depositata il 01/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d