Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Vincenzo Vatalaro, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Cooperativa per Case Economiche in Scroce, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal for case definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15513/2022 R.G. proposto da : VATALARO VINCENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMODEO ROBERTO (MDARRT57C20M208A) -ricorrente- contro COOPERATIVA PER CASE ECONOMICHE IN S CROCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO D'ITALIA 92, presso lo studio dell’avvocato CINTIO GIORGIO (CNTGRG48B15H501Z) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1379/2022 depositata il 01/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg